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Sentenza

Sentenza del 02/07/2018 n. 1270 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Giudizio di rinvio - Art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 - Poteri del giudice di rinvio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha riassunto il giudizio dopo la cassazione con rinvio della precedente decisione della CTR Toscana, chiedendo la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile per garantire il pagamento di cartelle esattoriali. Il motivo decisivo riguardava la mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria e, quindi, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. La Cassazione aveva inoltre riconosciuto la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, poiché erano state contestate anche la validità e la fondatezza degli atti impositivi presupposti. Nel giudizio di rinvio, il giudice ha ritenuto precluse le ulteriori questioni già dichiarate inammissibili o infondate dalla Cassazione.

La decisione

Il giudice del rinvio ha accolto il ricorso e ha dichiarato illegittima e nulla l'iscrizione ipotecaria, in quanto effettuata senza la preventiva comunicazione al contribuente e senza concedergli un termine per pagare o presentare osservazioni. L'ipoteca, pur mantenendo efficacia fino alla declaratoria giudiziale, deve quindi essere eliminata. Gli altri motivi sono stati respinti, considerati coperti da giudicato oppure assorbiti. Le spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità, sono state integralmente compensate per il mutamento della giurisprudenza intervenuto nel periodo considerato.

Norme richiamate

  • Art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina il giudizio di rinvio nel processo tributario, nel quale il giudice deve attenersi ai limiti fissati dalla sentenza di cassazione.

  • Art. 384, comma 1, cod. proc. civ.

    Quando la cassazione avviene per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte e non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto già acquisiti.

  • Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    L'intimazione ad adempiere è richiesta per l'avvio dell'espropriazione forzata oltre l'anno dalla notifica della cartella; l'iscrizione ipotecaria non è, in sé, un atto dell'espropriazione forzata. Tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, occorre comunque una preventiva comunicazione specifica prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • Art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Consente l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore, ma l'esercizio del potere deve rispettare il contraddittorio preventivo, anche per il periodo anteriore all'introduzione dell'obbligo legislativo espresso di comunicazione.

  • Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Sono richiamati come fondamento del diritto del contribuente a partecipare al procedimento e a presentare osservazioni prima dell'adozione di un atto pregiudizievole come l'iscrizione ipotecaria.

  • Art. 170 cod. civ.

    La protezione del fondo patrimoniale opera anche rispetto all'iscrizione di ipoteca non volontaria: l'ipoteca è ammissibile se il debito è stato contratto per bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni.

  • Artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 6 legge n. 212 del 2000

    Le censure fondate su tali disposizioni sono state dichiarate inammissibili dalla Cassazione e, nel giudizio di rinvio, non potevano più essere riesaminate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice non può riesaminare liberamente l'intera controversia: deve attenersi ai motivi accolti e ai principi stabiliti dalla Cassazione. Le questioni dichiarate inammissibili, infondate o implicitamente decise sono normalmente coperte da giudicato.
  • Se la cassazione è disposta per violazione di legge, il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto senza modificare gli accertamenti di fatto già compiuti. Se invece l'annullamento riguarda un vizio motivazionale, può rivalutare prove e fatti solo nell'ambito specificamente indicato dalla sentenza rescindente.
  • Prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale, l'amministrazione o l'agente della riscossione deve comunicare preventivamente l'intenzione di procedere e concedere al contribuente un termine ragionevole, normalmente di trenta giorni, per pagare o formulare osservazioni. L'omissione può determinare la nullità dell'iscrizione.
  • La preventiva comunicazione è distinta dall'intimazione di pagamento prevista per l'espropriazione forzata: l'ipoteca non è un atto esecutivo in senso stretto, ma resta soggetta al contraddittorio preventivo per garantire il diritto di difesa.
  • La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente illegittima l'ipoteca fiscale. Occorre verificare se il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia e se tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.
  • Quando l'iscrizione ipotecaria viene impugnata anche contestando la validità o la fondatezza dei ruoli e degli atti impositivi presupposti, l'Agenzia delle Entrate può essere legittimata passivamente insieme all'agente della riscossione.

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