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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05341/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento con cui, mediante applicazione del redditometro e ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, rideterminava in aumento il reddito dichiarato per gli anni 2007 e 2008. La contribuente li aveva impugnati senza successo davanti alla CTP di Como e poi in appello davanti alla CTR della Lombardia. In cassazione erano stati proposti due motivi: omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Prima della camera di consiglio, però, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia tempestiva al ricorso, intervenuta entro il termine di cui all'art. 390, comma 1, c.p.c. e nelle forme previste dal comma 2 dello stesso articolo, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo che l'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisca alla Corte una facoltà e non un obbligo di condanna della parte che ha dato causa al processo estinto. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'attestazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale norma opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973

    norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito mediante redditometro

  • art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973

    norma evocata come parametro della denunciata violazione di legge nel ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto come vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 390, comma 1, c.p.c.

    richiamato quale termine entro cui la rinuncia al ricorso consente la declaratoria di estinzione

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    richiamato per le forme della rinuncia al ricorso

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    interpretato come norma che attribuisce alla Corte una facoltà, e non un obbligo, di condanna alle spese nel giudizio estinto per rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto applicabile solo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, con esclusione dell'estinzione del giudizio

  • D.Lgs. n. 40 del 2006

    richiamato come fonte delle modifiche che rilevano per il regime applicabile ratione temporis

  • Cass. Sez. Un. n. 16768/2022

    citata a sostegno della facoltà, e non dell'obbligo, di condanna alle spese e dell'interpretazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

  • Cass. n. 25228/2022

    citata per il principio di non estensibilità dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

  • Cass. n. 23408/2021

    citata per il medesimo principio di non interpretazione estensiva o analogica dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta tempestivamente e nelle forme di legge, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • Nel giudizio estinto per rinuncia, la regolazione delle spese è rimessa alla discrezionalità della Corte, non essendo prevista una condanna necessaria della parte che ha dato causa al processo.
  • L'attestazione del cd. contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 opera solo nei casi espressamente previsti dalla norma e non può essere estesa per analogia all'estinzione del processo.
  • Le disposizioni eccezionali o sanzionatorie in materia di contributo unificato non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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