Sentenza n. 1355/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 910/2023 (R.G. Lav. n. 525/2023), emessa in data 10.10.2023, non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento del 1° aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per due annualità e il pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, passata in giudicato e non impugnata, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire, per due annualità relative a contratti a tempo determinato, del beneficio economico annuo di euro 500,00 previsto per la carta elettronica del docente, per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero per l'esecuzione il 19 febbraio 2025. Il ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l'ulteriore ritardo, alla quale ha successivamente rinunciato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato la propria competenza in sede di ottemperanza rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., nonché il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. È stato nominato sin da subito commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione, curando anche l'allocazione in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. La domanda di penale non è stata esaminata per rinuncia. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; l'importo è stato ridotto del 50% in ragione della natura seriale del ricorso.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la competenza del giudice amministrativo a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto, in relazione ai contratti a tempo determinato del docente, il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La sentenza del giudice ordinario era stata notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione secondo le modalità richiamate nel ricorso.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e della mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, costituisce presupposto verificabile per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento: l'amministrazione, e in caso di inerzia il commissario ad acta, deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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