Cassazione Penale, Ordinanza n. 05773/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di merito già confermata in appello, con proscioglimento per particolare tenuità del fatto in relazione al reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado di proscioglimento per tenuità del fatto in relazione al reato di impiego di lavoratore straniero privo di titolo di soggiorno. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 195, comma 7, c.p.p., sostenendo che un teste aveva reso una testimonianza de relato sulla condizione di irregolarità della lavoratrice straniera, pur non avendo personalmente effettuato l'accertamento, eseguito da altri appartenenti a un diverso corpo di polizia. Con il secondo motivo ha contestato comunque la prova dello stato di irregolarità della lavoratrice straniera. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che il teste apparteneva al medesimo corpo dei Carabinieri dei militari che avevano eseguito il fotosegnalamento, sicché non operava il divieto di cui all'art. 195, comma 7, c.p.p.; ha inoltre rilevato che il teste aveva personalmente effettuato l'accesso nell'impresa e rinvenuto la lavoratrice. Il secondo motivo è stato dichiarato non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità, perché lo stato di irregolarità risultava comprovato dagli esiti del fotosegnalamento.
Norme richiamate
richiamato come base del proscioglimento per particolare tenuità del fatto confermato nei gradi di merito
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
norma incriminatrice del reato contestato, relativo all'impiego di lavoratore straniero privo di titolo di soggiorno
il divieto di testimonianza de relato non è applicabile quando il teste appartiene al medesimo corpo di polizia degli operanti che hanno eseguito l'accertamento, e comunque quando il teste riferisce anche di attività direttamente svolte
Massime di principio
- Il divieto di testimonianza de relato di cui all'art. 195, comma 7, c.p.p. non opera quando il dichiarante appartiene al medesimo corpo degli operanti che hanno eseguito l'accertamento e il contenuto dichiarativo si inserisce in una sequenza investigativa riferibile anche a percezioni dirette del teste.
- In sede di legittimità il motivo che contesti la ricostruzione fattuale deve confrontarsi con la tenuta logica e probatoria degli elementi già valorizzati nei gradi di merito; se la prova della circostanza decisiva è già sorretta da esiti documentali o tecnici, la censura è inammissibile.
- La conferma del proscioglimento per particolare tenuità del fatto rende irrilevanti, ai fini dell'esito del ricorso, censure che non scalfiscano la prova del fatto storico o della condizione oggettiva su cui si fonda la decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05713/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05726/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05727/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05737/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05738/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05743/2025 del 12/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →