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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00660/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Tre soggetti avevano prestato nel 2005 una garanzia in favore di una società debitrice. A seguito di decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore originario, proposero opposizione deducendo la nullità della garanzia per contrasto con la disciplina antitrust. Il Tribunale respinse l’opposizione ritenendo tardiva l’allegazione dei fatti posti a base dell’eccezione di nullità. In appello, la Corte territoriale disattese la tardività, ma qualificò il negozio come contratto autonomo di garanzia, valorizzando le clausole di pagamento a semplice richiesta, indipendentemente dalle eccezioni del debitore, e la previsione di sopravvivenza della garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale. Ritenne inoltre che la garanzia non si fosse estinta ex art. 1957 c.c., poiché il creditore aveva inviato entro il termine una diffida stragiudiziale con richiesta di pagamento. In cassazione furono proposti tre motivi: il primo denunciava la violazione della normativa antitrust per mancata declaratoria di nullità della garanzia; il secondo censurava la qualificazione del contratto come garanzia autonoma, sostenendo che si trattasse di fideiussione omnibus e che il giudice avesse violato i canoni ermeneutici; il terzo contestava l’interpretazione dell’art. 1957 c.c., sostenendo che entro il termine semestrale fosse necessaria l’azione giudiziaria e non una semplice richiesta stragiudiziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente ai ricorrenti che avevano rinunciato al ricorso, con regolazione delle spese nei loro confronti. Quanto al ricorso proposto dal restante ricorrente, lo ha rigettato. Ha ritenuto infondati sia il motivo relativo alla pretesa nullità antitrust, sia quello sulla qualificazione del negozio, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente ravvisato un contratto autonomo di garanzia e che la disciplina antitrust sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus non era estensibile al caso concreto. Ha inoltre confermato che, nel patto richiamante l’art. 1957 c.c. e strutturato come garanzia a prima richiesta, è sufficiente la richiesta stragiudiziale entro il termine semestrale, non essendo necessaria l’iniziativa giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 287/1990

    la nullità parziale per intesa anticoncorrenziale è riferita, secondo l’orientamento richiamato, alle fideiussioni omnibus e non si estende automaticamente a garanzie qualificate come contratti autonomi di garanzia

  • art. 101 TFUE

    richiamato insieme alla legge antitrust come base della nullità delle clausole della fideiussione omnibus attuativa dell’intesa a monte

  • art. 1362 c.c.

    il giudice di merito può qualificare il contratto sulla base dell’interpretazione complessiva delle clausole

  • artt. 1363 c.c.

    il rinvio all’art. 1957 c.c. in una garanzia a prima richiesta va letto sistematicamente, riferendolo al termine e non necessariamente all’azione giudiziaria

  • art. 1366 c.c.

    invocato dal ricorrente come canone ermeneutico asseritamente violato

  • art. 1367 c.c.

    invocato dal ricorrente come canone ermeneutico asseritamente violato

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per descrivere l’autonomia negoziale su cui si fonda il contratto autonomo di garanzia

  • art. 1945 c.c.

    la clausola di pagamento senza eccezioni è incompatibile con il regime della fideiussione e con la facoltà del garante di opporre le eccezioni del debitore principale

  • art. 1957 c.c.

    nel caso di garanzia a prima richiesta con richiamo al primo comma, è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere che l’art. 1957 c.c. esprima un dovere di correttezza e buona fede

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso, in assenza di diverso accordo, le spese sono poste a carico dei rinuncianti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    base processuale per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • La qualificazione di una garanzia come fideiussione ovvero come contratto autonomo di garanzia dipende dall’interpretazione complessiva delle clausole, ed è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica.
  • La clausola di pagamento "a prima richiesta" e "senza eccezioni" è fortemente indicativa dell’assenza di accessorietà e quindi della natura autonoma della garanzia, specie se accompagnata da previsioni che svincolano la garanzia dalla validità dell’obbligazione principale.
  • La nullità parziale per contrasto con la disciplina antitrust elaborata in materia di fideiussioni omnibus non è automaticamente estensibile a diverse figure negoziali, come il contratto autonomo di garanzia, se la loro struttura e causa concreta sono diverse.
  • Quando in una garanzia a prima richiesta le parti richiamano l’art. 1957 c.c., il rinvio va interpretato secondo il criterio sistematico del testo contrattuale: può bastare la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale, senza necessità dell’azione giudiziaria.
  • In cassazione non è consentito proporre una mera rilettura del testo contrattuale o una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • In caso di rinuncia al ricorso, il giudizio si estingue limitatamente al rapporto processuale tra rinunciante e controricorrente, salvo diverso accordo sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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