Cassazione Civile, Ordinanza n. 11449/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato che il diritto all'indennizzo era prescritto, perché la pendenza del procedimento penale e la lettera del 10/12/2004 non avevano prodotto effetti sospensivi o interruttivi della prescrizione annuale. È stata condannata la ricorrente alle spese e dichiarata altresì la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società assicurata aveva denunciato che, in occasione di una rapina avvenuta in una propria sede secondaria, aveva subito un danno coperto da polizza stipulata con una compagnia assicuratrice e aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo. L'assicuratore, dopo avere richiesto documentazione, aveva respinto la richiesta. In giudizio, la compagnia aveva eccepito la prescrizione annuale del diritto all'indennizzo e, in subordine, l'infondatezza nel merito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società assicurata ha dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che una lettera del difensore della compagnia avesse sospeso o fatto decorrere diversamente la prescrizione, collegando il termine alla definizione del procedimento penale instaurato per i fatti connessi al sinistro; 2) violazione delle regole di interpretazione del contratto e degli artt. 2935 e 2953 c.c., assumendo che l'art. 13 di polizza avrebbe sospeso il pagamento e quindi anche la prescrizione fino alla definizione del processo penale; 3) vizio di motivazione per asserita omessa considerazione della lettera del 10/12/2004; 4) omesso esame di un fatto decisivo; 5) violazione dell'art. 1900 c.c. e delle clausole contrattuali, sostenendo che il diritto all'indennizzo non fosse azionabile prima della definizione del procedimento penale in cui si accertava il dolo; 6) omessa pronuncia sul merito per avere la Corte d'appello deciso sulla prescrizione. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che la lettera invocata non costituiva né riconoscimento del debito né atto interruttivo, ma al più sospensione del procedimento liquidativo; che l'art. 13 di polizza, interpretato dal giudice di merito, non elevava il processo penale a condizione sospensiva della prescrizione e comunque il giudizio penale accerta il reato, non il danno; che la pendenza del procedimento penale non sospende né interrompe di per sé la prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo espressa pattuizione; che la censura motivazionale era inammissibile perché la motivazione era adeguata; che non vi era omesso esame, essendo stata la questione trattata; e che il rigetto per prescrizione è una decisione di merito, non un'omessa pronuncia.
Norme richiamate
comma terzo; n. 3, n. 4 e n. 5; e richiamo al primo comma, n. 5 in relazione all'art. 348-ter c.p.c.
Le censure di violazione di legge, motivazione e omesso esame sono state dichiarate in parte infondate e in parte inammissibili, secondo i limiti del sindacato di legittimità.
artt. 1362, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c.
Le regole ermeneutiche possono essere censurate in cassazione solo se violate, non perché il giudice abbia scelto una delle possibili interpretazioni non implausibili del contratto.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la pendenza di un processo penale, di per sé, non costituisce impedimento giuridico alla decorrenza, salvo pattuizione espressa o condizione sospensiva.
Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica.
Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica.
Le cause di interruzione della prescrizione sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica.
Le cause di interruzione della prescrizione sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica.
Nel contratto di assicurazione il diritto all'indennizzo è soggetto a prescrizione annuale; il termine decorre dalla verificazione del sinistro, salvo diversa pattuizione o impedimenti giuridici espressamente previsti.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla tesi difensiva sviluppata.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'indennizzabilità solo dopo l'accertamento penale del dolo, ma la Corte ha escluso che ciò sospenda automaticamente la prescrizione.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide la causa rigettando la domanda o l'impugnazione per prescrizione; il rigetto per prescrizione è una pronuncia di merito.
Richiamato ai fini dell'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, per doppia conforme.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione, la pendenza di un procedimento penale relativo ai fatti generatori del sinistro non sospende né interrompe automaticamente la prescrizione del diritto all'indennizzo.
- La sospensione o l'interruzione della prescrizione richiedono una base normativa o negoziale espressa; non possono desumersi da mere lettere interlocutorie o da previsioni contrattuali non univoche.
- Una dichiarazione dell'assicuratore che subordini la liquidazione all'esito di accertamenti futuri, se formulata come mera eventualità o sospensione del procedimento liquidativo, non integra riconoscimento del debito né atto interruttivo della prescrizione.
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non perché sia prospettabile un'altra lettura ugualmente possibile.
- Il vizio di omessa motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia apparente; una motivazione che affronti la questione in modo intelligibile supera il minimo costituzionale.
- Il rigetto della domanda o dell'impugnazione per prescrizione costituisce decisione sul merito e non integra, di per sé, omessa pronuncia.
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