Cassazione Civile, Ordinanza n. 04223/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale e processo verbale di constatazione, l'Ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, recuperando a tassazione, tra l'altro, una componente negativa di reddito pari a circa 350.347 euro derivante da una cessione pro soluto di crediti e da una rinuncia a parte di un credito verso altra società collegata. La contribuente aveva impugnato l'atto solo per tale recupero, ottenendo accoglimento in primo grado; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l'avviso. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente trattato la fattispecie come perdita su crediti soggetta ai requisiti di certezza e precisione del comma 5, senza distinguere le perdite da inesigibilità del credito dalle minusvalenze da realizzo derivanti da cessione onerosa del credito, che secondo la ricorrente sarebbero deducibili come minusvalenze da realizzo senza necessità di quei requisiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la cessione pro soluto di crediti a prezzo inferiore al valore nominale come perdita su crediti, e non come minusvalenza da realizzo automaticamente deducibile. Ha ribadito che la deducibilità, in presenza del requisito di inerenza, richiede elementi certi e precisi oppure, in via automatica, l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale. Ha inoltre rilevato che il corrispettivo di cessione, di per sé, non basta a dimostrare una effettiva riduzione del valore reale del credito e che nella specie la CTR aveva correttamente escluso la prova di tale riduzione effettiva. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi, ovvero automaticamente se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale; la cessione pro soluto a prezzo inferiore non basta di per sé a fondare la deduzione.
art. 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte distingue le perdite su crediti dalle minusvalenze da realizzo, escludendo che la cessione di un credito pro soluto a prezzo inferiore integri automaticamente una minusvalenza deducibile ai sensi di tale disposizione.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Resta necessario il requisito dell'inerenza per tutte le componenti negative di reddito, siano esse minusvalenze o perdite su crediti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge tributaria.
Norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per il procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La cessione pro soluto di un credito a un corrispettivo inferiore al suo valore nominale non consente, di per sé, di qualificare la differenza come minusvalenza patrimoniale deducibile; occorre verificare se la perdita integri invece una perdita su crediti.
- Le perdite su crediti sono deducibili solo se il contribuente prova, con elementi certi e precisi, l'effettiva e oggettiva definitività della perdita; il prezzo di cessione, da solo, non dimostra la riduzione reale del valore del credito.
- L'automatismo probatorio opera soltanto quando il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, poiché tale situazione fornisce garanzie sufficienti circa l'insolvibilità e l'entità della perdita.
- Il requisito dell'inerenza si applica a tutte le componenti negative del reddito d'impresa, comprese sia le minusvalenze sia le perdite su crediti.
- In materia tributaria, l'onere di dimostrare la spettanza della deduzione grava sul contribuente, il quale deve provare non solo l'esistenza del credito e l'operazione di cessione, ma anche la reale e definitiva perdita economicamente rilevante.
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