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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31870/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta dell'Agenzia delle Entrate, formulata ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, per ottenere l'autorizzazione al sequestro conservativo e all'iscrizione di ipoteca sull'intero patrimonio della società. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato l'istanza dell'Ufficio e aveva condannato l'Agenzia alle spese di lite. La Commissione tributaria regionale, adita sull'impugnazione relativa alle spese, aveva invece ritenuto temerario l'appello della contribuente e l'aveva condannata a pagare euro 5.000,00, valorizzando la mancata allegazione della nota spese e ritenendo che la società avesse chiesto una rideterminazione delle spese fondata su un valore della lite non corretto. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per mancanza assoluta/apparenza di motivazione; (2) omessa pronuncia sulla congruità delle spese di primo grado; (3) violazione della disciplina sulla nota spese, sostenendo che la sua mancata produzione non impedisce la liquidazione giudiziale; (4) vizio di motivazione/nullità per avere la CTR commisurato la lite al valore dei beni ipotecabili e non al reale valore della controversia; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver liquidato le spese nonostante l'istanza di compensazione dell'Ufficio; (6) ulteriore omessa motivazione sulla quantificazione in euro 5.000,00. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificandolo come nullità per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse solo apparente: la CTR non aveva spiegato in modo intelligibile perché il valore della controversia dovesse essere quello indicato dall'Ufficio, né quale criterio avesse usato per negare la tesi della contribuente, né perché le spese di primo grado e quelle di appello fossero congrue, né ancora quale base normativa e quale presupposto concreto giustificassero la condanna per lite temeraria e la quantificazione in euro 5.000,00. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997

    "ipoteca e sequestro conservativo"

    La misura cautelare tributaria ha natura cautelare e non sanzionatoria; può essere richiesta dall'Ufficio, anche sulla base del solo processo verbale di constatazione, quando vi sia fondato timore di perdere la garanzia del credito.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata è applicabile anche al processo tributario; la condanna ex comma 3 ha natura pubblicistica, può essere pronunciata d'ufficio in caso di soccombenza e richiede una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, con condanna equitativamente determinata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio è ravvisabile quando la sentenza è nulla per motivazione apparente, cioè quando non rende percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le ipotesi di motivazione inesistente/apparente che si traducono in nullità della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione, o la sua apparenza, integra nullità della sentenza perché rende impossibile comprendere l'iter logico della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale di intelligibilità; in caso contrario la sentenza è nulla.

  • art. 75 r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368

    La mancata allegazione della nota spese non determina, di per sé, un effetto preclusivo alla liquidazione giudiziale delle spese.

  • art. 112 c.p.c.

    La pronuncia non può discostarsi dal thema decidendum o omettere di considerare la richiesta di compensazione, se rilevante nel processo.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

  • art. 15 bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato quale misura di garanzia del credito tributario nel confronto con l'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997.

  • art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Richiamato quale ulteriore misura di garanzia del credito tributario nel confronto con l'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997.

  • art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato quale misura di garanzia del credito tributario nel confronto con l'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997.

  • d.l. n. 185 del 2008, conv. in L. n. 2 del 2009

    Ha esteso l'applicazione delle misure cautelari anche alle somme dovute per tributi e interessi non ancora formalizzati in PVC, ma direttamente nell'atto impositivo.

  • L. n. 69 del 2009

    Ha introdotto il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., applicabile ai giudizi iniziati dal 4 luglio 2009.

  • d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Il rinvio generale consente l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. al processo tributario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione è nulla quando è solo apparente: non basta che la sentenza contenga frasi argomentative, occorre che consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono deducibili in cassazione la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; resta però censurabile la sentenza che presenti un deficit motivazionale tale da integrare nullità ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c.
  • La misura cautelare tributaria ex art. 22 d.lgs. n. 472/1997 ha natura cautelare e non sanzionatoria, può fondarsi anche sul solo processo verbale di constatazione ed è autonoma rispetto al giudizio di merito sull'atto impositivo.
  • Nel processo tributario è applicabile la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; la condanna ex comma 3 richiede una condotta oggettivamente abusiva del processo e, se disposta, deve essere sorretta da una motivazione che indichi il presupposto concreto e il criterio di quantificazione della somma equitativa.
  • La mancata allegazione della nota spese non impedisce di per sé al giudice di liquidare le spese di lite, che devono comunque essere determinate in base all'attività difensiva effettivamente svolta e ai criteri legali di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImmaginazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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