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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15622/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da più soggetti per far dichiarare inefficace, nei loro confronti, la costituzione di un fondo patrimoniale con cui due coniugi avevano conferito l'unico immobile di proprietà familiare. Gli attori assumevano che l'atto fosse stato compiuto per sottrarre il bene alla garanzia di crediti futuri e litigiosi derivanti da asseriti illeciti civili e penali imputati al marito. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i coniugi ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per mancata dichiarazione dell'interruzione del processo a seguito della morte del difensore di primo grado; 2) mancata integrazione del contraddittorio per asserito litisconsorzio necessario, sostenendo che il difensore subentrato non fosse legittimato a rappresentare tutti gli attori/coeredi; 3) difetto di legittimazione ad agire e ad processum dei coeredi; 4-7) censure su motivazione, travisamento dei fatti, assenza di legittimazione e violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., nonché degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c., formulate in modo cumulativo e volte in sostanza a ottenere una rilettura delle prove e degli accertamenti di merito. È stato inoltre affrontato il profilo della morte sopravvenuta di una parte nel giudizio di cassazione, ritenuto privo di rilievo, e la questione della legittimazione del coerede a far valere integralmente il credito ereditario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata interruzione del processo per morte del difensore, affermando che l'istituto dell'interruzione per morte o impedimento del procuratore è posto a tutela della parte colpita dall'evento e può essere fatto valere solo da essa; nel giudizio di cassazione, inoltre, la morte di una parte dopo la rituale instaurazione del processo non determina interruzione né ingresso degli eredi. Ha reputato infondati anche i motivi relativi al preteso litisconsorzio necessario e alla legittimazione dei coeredi, ricordando che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario per l'intero o per la propria quota senza che il debitore possa opporre il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio di adempimento. I motivi dal quarto al settimo sono stati dichiarati inammissibili perché cumulativi e generici, non specifici e non decisivi, nonché perché diretti a contestare la valutazione del merito in presenza di doppia conforme, senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, alla somma di euro 6.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria diretta a far dichiarare inefficace l'atto di disposizione del debitore verso il creditore; la Corte la richiama solo come norma sostanziale della domanda originaria.

  • artt. 301, 302, 305 e 310 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti in tema di interruzione del processo; la Corte afferma che nel giudizio di cassazione l'interruzione non opera per morte della parte dopo la rituale instaurazione del giudizio.

  • artt. 102, 110, 112, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nelle censure su litisconsorzio, legittimazione e valutazione delle prove; la Corte ne esclude la violazione, osservando che le doglianze mirano in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sull'onere della prova; la Corte non ravvisa violazioni, poiché i motivi tendono a una diversa lettura degli accertamenti di fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili i motivi formulati in modo cumulativo rispetto ai diversi numeri del comma 1 e richiama altresì il limite del n. 5 in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, comma quarto, c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due sentenze di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non determina interruzione del giudizio né consente agli eredi di subentrarvi; il regime dell'interruzione per morte o impedimento del procuratore è posto a tutela della parte colpita dall'evento e può essere fatto valere solo da essa.
  • Ciascun coerede può agire per l'integrale riscossione del credito ereditario, o per la quota di propria spettanza, senza necessità del consenso o della partecipazione processuale degli altri coeredi; questi non sono litisconsorti necessari nel giudizio di adempimento del credito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una terza valutazione del merito: censure che mirano solo a ottenere una nuova lettura delle prove, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, sono inammissibili se prive di specificità e decisività.
  • La proposizione cumulativa e indistinta di plurime violazioni di norme eterogenee, senza ricondurre ciascuna censura al corrispondente vizio tipizzato dall'art. 360 c.p.c., rende il motivo inammissibile.
  • La parte che ricorre in modo infondato o temerario può essere condannata, oltre alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDivisione ereditariaOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileSuccessioniEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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