Cassazione Penale, Sentenza n. 29724/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato giudicato in primo grado con rito abbreviato per il reato di concorso in detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il suo appello ritenendo tardivo il deposito telematico dell'impugnazione, perché l'atto risultava inviato tramite Portale Deposito Atti Penali solo il 27 maggio 2025, mentre il termine scadeva il 26 maggio 2025. La difesa sosteneva invece che il deposito fosse stato tentato tempestivamente ma impedito da malfunzionamenti tecnici del Portale, circostanza che aveva costretto a un invio via PEC nella mattinata del 26 maggio 2025 e poi a ulteriori tentativi di deposito telematico quando il sistema era tornato operativo. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il malfunzionamento del sistema informatico costituiva causa di forza maggiore e che la comunicazione via PEC alla cancelleria provava la diligenza della difesa; si invocava anche la rimessione in termini ex art. 175-bis, comma 5, c.p.p. per la tempestività sostanziale dell'atto di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina del malfunzionamento dei sistemi informatici imponga forme tipiche di accertamento e certificazione del disservizio, previste dall'art. 175-bis c.p.p., e che la mera PEC inviata alla cancelleria non equivalga all'attestazione formale richiesta. Ha inoltre osservato che non risultava attivata la procedura di rimessione in termini e che, in ogni caso, il deposito risultava effettuato oltre la scadenza del termine. Conseguentemente ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato, condannando il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato contestato all'imputato.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
richiamato come disposizione incriminatrice del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.
richiamato dalla Corte di appello per escludere l'applicazione dell'aumento di 15 giorni del termine di impugnazione, nel caso di appello avverso sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato.
evocato per qualificare l'imputato come presente in giudizio in ragione della scelta del rito, anche se la sentenza di primo grado lo indicava assente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
norma posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
richiamato dal ricorrente per sostenere la regolarità del deposito telematico e della ricevuta generata dal portale.
ritenuto disciplina speciale del malfunzionamento dei sistemi informatici; richiede certificazione o attestazione formale del disservizio e, al comma 5, consente la rimessione in termini solo in presenza di caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito il deposito secondo le modalità previste.
richiamato quale rimedio cui rinvia l'art. 175-bis, comma 5, per la restituzione nel termine.
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato nel passaggio che valorizza la necessità che l'impugnazione telematica sia trasmessa all'indirizzo PEC previsto dall'elenco ministeriale; la disciplina è letta in senso restrittivo e non formalistico in modo eccessivo.
art. 6 CEDU
richiamato in relazione al diritto di accesso alla giustizia; la Corte afferma che la restrizione ai canali di deposito previsti ex lege è prevedibile, non eccessiva e non contrasta con la CEDU.
implicitamente richiamato nel capo condannatorio alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema del deposito telematico degli atti penali, non sono ammessi equipollenti non previsti dalla legge: il deposito deve avvenire secondo i canali e gli indirizzi espressamente indicati dalla disciplina vigente.
- Il malfunzionamento dei sistemi informatici può incidere sulla tempestività del deposito solo se sia formalmente accertato con le certificazioni o attestazioni previste dall'art. 175-bis c.p.p.; una mera comunicazione informale alla cancelleria non basta.
- La rimessione in termini per caso fortuito o forza maggiore, in presenza di disservizi telematici, richiede l'attivazione della specifica procedura e la prova dell'impossibilità di depositare tempestivamente l'atto nelle forme prescritte.
- La parte che intenda far valere un disservizio informatico non può limitarsi a ritenere tempestivo un deposito effettuato l'ultimo giorno utile, ma deve verificare e documentare secondo legge l'effettivo impedimento tecnico.
- L'impugnazione inoltrata oltre il termine, o tramite modalità non consentite dalla normativa sul deposito telematico, è inammissibile anche se la difesa affermi di essersi attivata con diligenza.
- Le regole sul deposito telematico perseguono finalità di certezza sia per l'ufficio ricevente sia per il depositante e non integrano, di per sé, un formalismo eccessivo incompatibile con il diritto di accesso alla giustizia.
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