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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20399/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

Un assicurato ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendo la condanna al pagamento di una somma rilevante, corrispondente ai versamenti che egli assumeva di avere effettuato tra il 1999 e il 2004 su una polizza vita tramite un ex agente della compagnia, sulla base di documenti da quest'ultimo sottoscritti; in subordine, ha chiesto la condanna della compagnia per il fatto illecito dell'ex agente che non avrebbe riversato le somme incassate. Il tribunale ha accolto la domanda solo in parte, qualificando i documenti come quietanze e ritenendo provata la responsabilità contrattuale della compagnia; la corte d'appello ha rigettato l'appello principale della compagnia e ha accolto quello incidentale dell'attore, riconoscendo ulteriori somme. In cassazione la compagnia ha dedotto: 1) violazione delle norme su prova, giudicato e impugnazioni, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto coperto da giudicato un accertamento di primo grado relativo all'avvenuto pagamento delle somme all'agente; 2) violazione delle norme sulla conclusione del contratto e sul mandato, contestando che i versamenti aggiuntivi potessero essere considerati mera esecuzione di un rapporto già esistente e che l'operato illecito dell'agente potesse fondare responsabilità contrattuale della compagnia; 3) violazione delle norme su conclusione del contratto, mandato, prova e appello, contestando l'estensione della condanna ad altri tre versamenti che il tribunale aveva escluso perché riferiti ad altri rapporti, e lamentando un asserito rovesciamento dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello della compagnia non aveva censurato specificamente l'affermazione della sentenza di primo grado circa l'ammissione dei pagamenti, ma si era limitato a sostenere che la compagnia non aveva ricevuto le somme dall'agente e che, comunque, l'eventuale responsabilità dovesse essere extracontrattuale; di conseguenza, non era stata validamente attaccata la statuizione coperta da giudicato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva integralmente i documenti decisivi né la polizza base, e inoltre per la mancata individuazione di specifici errores iuris, essendo la censura in realtà una richiesta di diversa lettura del merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto a contestare l'apprezzamento di merito sulla riferibilità dei versamenti all'unico rapporto assicurativo dedotto, senza adeguata deduzione di violazioni di legge; ha escluso un reale rovesciamento dell'onere della prova, osservando che la sentenza aveva valorizzato la mancata allegazione, da parte della compagnia, dell'esistenza di altri rapporti o polizze. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura in tema di valutazione della prova, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inconferente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura sulla valutazione probatoria, senza esito favorevole per la ricorrente

  • art. 278 c.p.c.

    invocato nel primo motivo insieme alle norme sul giudicato e sulle impugnazioni

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere la non impugnazione di un accertamento di primo grado

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di efficacia del giudicato sostanziale

  • art. 1326 c.c.

    richiamato per contestare la conclusione del contratto in relazione ai versamenti aggiuntivi

  • art. 1327 c.c.

    richiamato per escludere che il contratto si fosse concluso per esecuzione anticipata

  • art. 1705 c.c.

    richiamato nel contesto del rapporto tra compagnia e agente e della spendita del suo operato

  • art. 1807 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica decisività accolta dalla Corte

  • art. 1923 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifica decisività accolta dalla Corte

  • art. 2049 c.c.

    evocato nei gradi di merito come possibile titolo di responsabilità extracontrattuale della compagnia per il fatto dell'agente

  • art. 1887 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al contratto di assicurazione

  • art. 1903 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai poteri dell'agente di assicurazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per lamentare un asserito rovesciamento dell'onere della prova, escluso dalla Corte

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di specificità dell'appello

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla formazione del giudicato interno richiede che l'appello abbia effettivamente investito, in modo specifico, l'accertamento posto a base della decisione: se l'impugnazione colpisce solo un diverso profilo della motivazione o una distinta qualificazione giuridica, la statuizione non specificamente censurata resta intangibile.
  • Il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito: quando la critica mira a contestare la lettura dei documenti o l'apprezzamento della loro riferibilità al rapporto dedotto, occorre indicare puntualmente gli errori di diritto e riportare il contenuto degli atti rilevanti secondo il principio di autosufficienza.
  • L'asserita violazione delle norme sul contratto o sul mandato non è configurabile in modo astratto: il ricorrente deve confrontarsi con la concreta struttura negoziale accertata in sentenza e con i documenti specificamente esaminati dal giudice di merito.
  • Non sussiste un vizio di riparto dell'onere della prova quando il giudice fonda la decisione anche sulla mancata allegazione o contestazione, da parte di una parte, di fatti alternativi o di rapporti ulteriori rilevanti ai fini della riferibilità dei pagamenti.
  • La responsabilità processuale della parte soccombente comporta, in caso di rigetto del ricorso, la condanna alle spese e, quando ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto di assicurazioneRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileContrattiAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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