Cassazione Civile, Ordinanza n. 07353/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente bancario, inquadrato come quadro direttivo, che dopo la cessazione di un distacco presso altra banca aveva svolto dapprima mansioni di private banker e poi era stato assegnato ad agenzie con mansioni di gestore affluent e attività ritenute inferiori, anche di carattere amministrativo e di recupero crediti. Il tribunale aveva riconosciuto un demansionamento illegittimo dal maggio 2009 al giugno 2015, ordinando l’assegnazione a mansioni formalmente QD1 e liquidando il danno alla professionalità. La corte d’appello aveva rigettato gli appelli principale e incidentale. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2103 e 1362 c.c. per avere la corte d’appello affermato il demansionamento senza verificare, in concreto e alla luce delle declaratorie collettive del CCNL, se le mansioni di gestore affluent rientrassero o meno nel livello QD1 e senza spiegare i criteri di comparazione tra private banker e gestore affluent; 2) nullità per omessa pronuncia su motivi d’appello relativi alla imputabilità del preteso demansionamento, al comportamento del lavoratore e alla possibilità di assegnare mansioni non equivalenti per evitare il licenziamento; 3) violazione dell’art. 2103 c.c. per non avere considerato il comportamento del lavoratore che aveva interrotto il distacco e rifiutato altre ricollocazioni; 4) violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. per non avere escluso o ridotto il danno evitabile con l’ordinaria diligenza. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha contestato la statuizione della corte d’appello sul giudicato in ordine alla qualifica convenzionale QD4 e ha dedotto violazione dell’art. 2113 c.c. e dell’art. 76 CCNL credito 2007, sostenendo che anche sotto il profilo tabellare il giudizio sulle mansioni e sulla gravità del demansionamento era stato erroneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti tutti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché rinnovi l’esame delle mansioni, valuti correttamente le declaratorie contrattuali collettive e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto della insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Nel regime anteriore alla riforma del 2015, l’equivalenza delle mansioni va verificata in concreto, confrontando le mansioni effettivamente svolte con quelle nuove, per accertare se siano aderenti alla specifica competenza tecnico-professionale acquisita e idonee a salvaguardare il livello professionale raggiunto; non basta un richiamo astratto alla categoria o all’inquadramento formale.
È richiamato come criterio interpretativo delle clausole collettive rilevanti per definire il contenuto delle mansioni e la loro riconducibilità alle declaratorie contrattuali.
È evocato dal ricorrente incidentale per denunciare omessa pronuncia e asserita errata affermazione del giudicato su una questione che, secondo la parte, era stata invece ritualmente devoluta in appello.
È richiamato nel descrivere il ricorso in appello e i motivi che si assume fossero rimasti senza risposta.
È richiamato nel ricorso incidentale quale norma violata in relazione alla valutazione del livello e della qualificazione contrattuale.
È richiamato come regola di riduzione/esclusione del risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di demansionamento ex art. 2103 c.c. anteriore al d.lgs. n. 81/2015, il giudice deve compiere un confronto concreto tra le mansioni precedenti e quelle assegnate, verificando la reale equivalenza professionale e non limitandosi alla formale appartenenza alla stessa categoria o qualifica.
- Per stabilire se vi sia dequalificazione non è sufficiente affermare che le nuove mansioni siano "inferiori" in senso generico: occorre spiegare, alla luce delle declaratorie collettive e dei criteri comparativi adottati, perché esse non preservino il bagaglio professionale acquisito dal lavoratore.
- Quando una decisione di merito non esplicita i parametri utilizzati per valutare l’equivalenza o non-equivalenza delle mansioni, la motivazione è censurabile in cassazione perché non consente il controllo sulla corretta applicazione dell’art. 2103 c.c.
- Le doglianze con cui il datore di lavoro contesta il nesso tra condotta datoriale e danno, nonché la rilevanza del comportamento del lavoratore ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., restano assorbite se viene cassata la decisione sul presupposto stesso dell’accertamento di demansionamento, dovendosi il giudice di rinvio riesaminare integralmente anche il danno.
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