Cassazione Civile, Ordinanza n. 19335/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per il tributo consortile individuato come "codice 750", relativo alla quota fissa di manutenzione e gestione degli impianti irrigui per l'anno 2009. Il giudice tributario di merito aveva annullato la pretesa, ritenendo che la mera inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza non bastasse a fondare il contributo e che, nel caso concreto, mancasse uno specifico beneficio derivante dalle opere consortili. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 860 e 2697 c.c., dell'art. 10 r.d. n. 215/1933 e dell'art. 18 l.r. Puglia n. 8/2005, sostenendo che, trattandosi di contributo dovuto per la sola manutenzione e gestione degli impianti, il beneficio era presunto dalla collocazione del terreno nel distretto irriguo e dalla potenziale funzionalità del servizio, anche se non era stata effettuata distribuzione di acqua nell'anno di riferimento; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132, comma 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse risposto in modo adeguato alle difese sulla debenza del contributo fisso fondato sulla sola inclusione del terreno nel perimetro e sulla possibilità di attivazione del servizio su richiesta del proprietario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione meramente apparente, poiché la decisione di merito conteneva una ratio decidendi comprensibile, ancorché errata. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di contributi consortili e di riparto dell'onere della prova, non avendo considerato che, in presenza di perimetro di contribuenza e piano di classifica, il beneficio si presume e grava sul consorziato l'onere di provare l'inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali
richiamato quale base normativa dei contributi consortili e del presupposto del vantaggio per l'immobile
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra consorzio e contribuente
art. 10 r.d. n. 215 del 1933
richiamato come norma sui contributi di bonifica e sul presupposto impositivo del beneficio
art. 11 r.d. n. 215 del 1933
richiamato quale riferimento al vantaggio o beneficio che giustifica la pretesa contributiva
art. 18 l.r. Puglia n. 8 del 2005
richiamato dal ricorrente quale disciplina regionale del contributo irriguo
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione
richiamato per lamentata omissione di pronuncia o mancata considerazione delle difese
richiamato sul contenuto della sentenza e sulla motivazione
richiamato in relazione al dovere di motivazione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla motivazione delle decisioni tributarie
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fanno presumere il presupposto del vantaggio diretto e immediato per l'immobile, con conseguente legittimità della pretesa contributiva.
- Quando opera la presunzione derivante dal perimetro di contribuenza, l'onere di contestare la debenza del contributo si sposta sul consorziato, che deve allegare e provare specificamente l'assenza del beneficio o l'inesattezza dei fatti costitutivi del credito.
- Se il contribuente non contesta specificamente il piano di classifica o non dimostra l'inefficacia della pretesa rispetto all'an o al quantum, il consorzio non è tenuto a provare ulteriori benefici concreti riferiti al singolo fondo.
- La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non ricorre invece tale vizio se la sentenza esprime una ratio decidendi intelligibile, anche se giuridicamente errata.
- Nel sindacato di legittimità, un errore nella valutazione delle prove o nell'applicazione delle regole sul riparto probatorio integra un vizio di diritto o di motivazione solo nei limiti consentiti dal tipo di censura proposta, ma non trasforma automaticamente la decisione in motivazione apparente.
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