Cassazione Civile, Ordinanza n. 11401/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal diritto di un lavoratore, transitato alle dipendenze della società ricorrente per effetto di cessione del contratto di appalto relativo alla pulizia dei convogli ferroviari, a percepire una somma una tantum prevista dalla contrattazione collettiva per coprire la vacanza contrattuale di 44 mesi. La società subentrante era stata condannata in primo e secondo grado, in solido con Trenitalia S.p.A. quale committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003, a pagare al lavoratore la differenza residua tra quanto già corrisposto e quanto ritenuto spettante. La Corte d’appello aveva interpretato la disciplina collettiva e il "verbale di accordo" richiamato dalle parti nel senso che l’obbligazione fosse integralmente a carico del datore in essere al momento dell’introduzione della previsione contrattuale, senza riparto pro quota. Con l’unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e della disciplina collettiva applicabile, sostenendo che l’indennità una tantum dovesse essere rapportata ai soli mesi di servizio prestati alle sue dipendenze, essendo espressamente previsto dalla contrattazione che il pagamento avvenisse "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento" e non essendovi alcuna volontà negoziale di addossare al subentrante il costo riferibile ai periodi lavorati presso precedenti appaltatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione secondo cui l’indennità una tantum, essendo strutturalmente correlata alla prestazione lavorativa e alla funzione di recupero del potere d’acquisto nel periodo di vacanza contrattuale, non può gravare integralmente sul datore subentrante per periodi in cui il lavoratore ha operato alle dipendenze di altri datori, salvo una diversa e specifica previsione negoziale. Richiamando il precedente di legittimità n. 554 e 555 del 2021, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione al momento dell’introduzione della lite.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come criterio di interpretazione del contratto collettivo, censurando l’erronea lettura della disciplina collettiva da parte del giudice di merito e valorizzando la comune volontà delle parti e il dato letterale che impone il riproporzionamento della somma in relazione ai mesi di servizio prestati.
allegato A CCNL Mobilità del 2012
È interpretato nel senso che l’indennità una tantum deve essere corrisposta ai lavoratori in forza e in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, senza porre automaticamente l’intero onere sul datore subentrante.
art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
È considerato attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012 e non innovativo; non contiene una chiara volontà di accollo integrale in capo al soggetto subentrante.
È richiamato solo per qualificare la responsabilità del committente nella vicenda concreta, in solido con l’appaltatore/datore, ma non è la base decisiva dell’accoglimento del ricorso.
È utilizzato per decidere la causa nel merito, dopo la cassazione della sentenza impugnata, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L’indennità una tantum prevista dalla contrattazione collettiva per il periodo di vacanza contrattuale ha natura correlata alla prestazione lavorativa e alla funzione di recupero del potere d’acquisto, sicché il suo pagamento va ripartito in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo considerato, salvo diversa espressa previsione.
- In presenza di clausole collettive che prevedano la corresponsione di importi una tantum 'in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento', il giudice non può porre l’intero onere a carico del datore di lavoro subentrante per periodi nei quali il lavoratore ha operato alle dipendenze di precedenti datori.
- L’interpretazione del contratto collettivo deve rispettare i criteri ermeneutici dell’art. 1362 c.c., valorizzando sia il tenore letterale della clausola sia la comune volontà delle parti collettive, e non può estendere l’obbligazione oltre quanto chiaramente previsto.
- La qualificazione di un verbale di accordo come attuativo e non innovativo della disciplina collettiva precedente rileva nel senso che esso non può essere letto come fonte di un accollo implicito e integrale in capo al datore presente al momento del rinnovo, in mancanza di una previsione espressa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11314/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11323/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11336/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11341/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11351/2023 del 02/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →