Cassazione Penale, Sentenza n. 18838/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta violazione dell'art. 2 cod. pen.: si contestava che la Corte di appello avesse applicato la nuova formulazione dell'art. 633 cod. pen. (entrata in vigore il 18/12/2018), più sfavorevole perché prevede la pena pecuniaria congiunta a quella detentiva, invece della precedente formulazione che prevedeva la pena pecuniaria in alternativa alla pena detentiva. Il ricorrente sosteneva altresì che il reato di cui all'art. 633 cod. pen. fosse reato istantaneo (si perfeziona al momento dell'invasione), per cui sarebbe dovuta operare la disciplina più favorevole vigente al momento dell'evento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il reato di invasione di edifici (art. 633) possa avere natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo e che, in tale ipotesi, va applicata la norma vigente alla data di cessazione della permanenza. Non risultando che la condotta fosse cessata prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione (18/12/2018) né che la permanenza fosse terminata prima del giudicato di primo grado (29/02/2024), i giudici hanno legittimamente applicato il regime sanzionatorio più rigoroso. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte lo interpreta come reato che può avere natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo; in tal caso il termine di prescrizione e l'applicazione della normativa sanzionatoria decorrono dalla cessazione della permanenza (dies a quo = momento in cui l'occupante si allontana). Se la condotta protrattasi unitaramente ricade sotto due leggi, si applica la disposizione vigente alla data della cessazione della permanenza.
Richiamato dal ricorrente come parametro invocato per contestare l'applicazione della normativa più grave; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la disciplina sui principi temporali della legge penale in presenza di reato permanente, applicando la norma vigente alla cessazione della permanenza.
Applicato per disporre la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali e per la misura dell'ammenda a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata.
art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022
Richiamati in relazione alla trattazione con contraddittorio scritto; indicano il procedimento di trattazione e contraddittorio in funzione delle modifiche procedurali previste dai decreti citati.
Massime di principio
- Occorre prima qualificare la natura del reato (istantaneo vs permanente): se il reato è permanente, la legge applicabile è quella vigente alla data di cessazione della permanenza, non necessariamente quella vigente al momento dell'evento iniziale.
- Se si vuole che operi la disciplina più favorevole, il ricorrente deve provare che la condotta si sia definitivamente interrotta prima dell'entrata in vigore della norma più severa (es. riconsegna dell'immobile al legittimo proprietario).
- In caso di condotta protrattasi sotto l'imperio di due diverse leggi, si applica la disposizione vigente alla data in cui cessa la permanenza; pertanto, la mera commissione iniziale non basta per invocare la legge anteriore se la permanenza è proseguita.
- Il mancato convincimento del giudice su circostanze temporali decisive (cessazione dell'occupazione) rende infondata la doglianza relativa alla retroattività della norma più grave.
- Presentare ricorsi manifestamente infondati può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e all'irrogazione di ammende a carico del ricorrente; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza della questione e la prova della linea temporale rilevante.
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