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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24283 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Media Più S.r.l. aveva impugnato un’intimazione di pagamento di Euro 864.336,81, relativa al canone di concessione per l’anno 1999 e all’imposta sulla pubblicità per l’anno 2004, sostenendo l’insussistenza del presupposto impositivo e la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000. L’intimazione si fondava su una cartella già oggetto di impugnazione. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che il giudizio relativo alla cartella si fosse estinto per cessazione della materia del contendere. La CTR aveva confermato la decisione, ritenendo che il Comune non avesse dimostrato l’effettiva impugnazione della sentenza relativa alla cartella né l’esito del relativo giudizio. Roma Capitale ha denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato la documentazione agli atti e aveva erroneamente posto a carico del Comune l’onere di provare circostanze già risultanti dal materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che l’intimazione di pagamento è impugnabile davanti al giudice tributario e che chi intende avvalersi dell’esistenza di un giudicato deve dimostrarla. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente invertito l’onere della prova, imponendo al Comune di dimostrare l’impugnazione e l’esito del giudizio sulla cartella, senza considerare adeguatamente il materiale probatorio disponibile. Il giudice del rinvio dovrà accertare l’esito del procedimento pendente davanti alla CTR di Roma e decidere nuovamente la controversia.

Norme richiamate

  • Art. 115 c.p.c.

    La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite e il giudice deve considerare il materiale probatorio presente in atti. Nel caso concreto, la CTR è stata censurata per non averlo adeguatamente valutato e per aver determinato un’ingiustificata inversione dell’onere della prova.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato indicato da Roma Capitale quale fondamento del motivo di ricorso.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Le controversie relative all’intimazione di pagamento, quale atto prodromico all’esecuzione, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    È stato invocato dalla società per contestare la validità dell’atto impositivo sotto il profilo degli obblighi di motivazione e di indicazione degli elementi rilevanti dell’atto.

  • Art. 16 della legge n. 289 del 2002

    La cessazione della materia del contendere derivante da condono, secondo la giurisprudenza richiamata, non è di per sé idonea a produrre tra le parti gli effetti del giudicato sostanziale.

Massime di principio

  • Chi invoca l’esistenza di un giudicato deve dimostrarne l’effettiva formazione, producendo la sentenza e documentandone la definitività; non è sufficiente richiamare genericamente un precedente provvedimento.
  • La cessazione della materia del contendere, soprattutto quando deriva da condono, non equivale necessariamente a una decisione di merito idonea a formare giudicato sostanziale.
  • Il giudice tributario è competente a conoscere dell’impugnazione di un’intimazione di pagamento, in quanto atto prodromico all’esecuzione, anche se occorre distinguere le diverse componenti della pretesa eventualmente non tributarie.
  • Il giudice non può invertire arbitrariamente l’onere della prova né pretendere da una parte la dimostrazione di circostanze già documentate negli atti; deve esaminare il materiale probatorio ritualmente acquisito.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull’asserita definitività di un’altra sentenza, è necessario verificare se quella decisione sia stata impugnata, se il relativo giudizio sia ancora pendente e quale sia stato il suo esito.
  • La cassazione con rinvio non definisce definitivamente la pretesa economica: comporta una nuova valutazione da parte del giudice di rinvio, che dovrà attenersi ai principi indicati dalla Corte di cassazione.

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