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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 5513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Sentenza di condanna concernente solo il capo relativo al rimborso delle spese di lite - Inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta è stata dichiarata inammissibile. L'estensione dell'ottemperanza alle sentenze non passate in giudicato riguarda esclusivamente le condanne principali al pagamento di somme inerenti all'obbligazione tributaria. Non comprende invece il capo accessorio relativo al rimborso delle spese processuali, che non costituisce una condanna tributaria principale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza a una sentenza non ancora passata in giudicato, limitatamente al capo relativo alla rifusione delle spese di lite. La questione riguardava l'ambito applicativo dell'art. 69 del d.lgs. n. 546/1992, che consente in via eccezionale l'esecuzione mediante ottemperanza di alcune sentenze non definitive.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 69, comma 1

    Disciplina l'esecuzione delle sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme e, nel testo novellato, consente l'esecuzione anche in relazione a sentenze non ancora passate in giudicato nei limiti previsti dalla norma.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 69, comma 5

    Consente il ricorso al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze tributarie nei casi stabiliti dalla legge. La disposizione, in quanto eccezionale rispetto al principio della definitività del giudicato, è interpretata restrittivamente e non si applica al solo capo accessorio relativo alle spese di lite.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per una sentenza tributaria non ancora definitiva è uno strumento eccezionale e deve essere applicato nei limiti espressamente previsti dalla legge.
  • La possibilità di ottenere l'esecuzione anticipata riguarda le condanne principali relative al pagamento o al rimborso di somme derivanti dall'obbligazione tributaria.
  • La sola condanna alla rifusione delle spese di lite, essendo accessoria rispetto alla decisione tributaria principale, non è sufficiente per proporre validamente il giudizio di ottemperanza ex art. 69, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992.
  • Prima di promuovere l'ottemperanza occorre verificare se la sentenza contenga una condanna tributaria principale eseguibile oppure soltanto statuizioni accessorie, come quelle sulle spese processuali.

Testo integrale

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