Sentenza del 30/09/2019 n. 1365 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa al recupero di un minor credito IRPEF di 21.748 euro, oltre a sanzioni e interessi. Sosteneva di poter fruire, quale socia della società che aveva realizzato un impianto fotovoltaico, dell'agevolazione Tremonti Ambiente prevista dall'art. 6 della legge n. 388/2000, non utilizzata originariamente per l'incertezza sulla cumulabilità con la tariffa incentivante. La contribuente aveva quindi rettificato la propria dichiarazione, senza che la società avesse previamente presentato una dichiarazione integrativa. In appello contestava inoltre il difetto di motivazione, l'errata applicazione della circolare n. 31/E/2013 e la possibilità di emendare la dichiarazione per correggere errori di fatto o di diritto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro la cartella. È stato ritenuto formato il giudicato interno sulle questioni non specificamente impugnate, tra cui il contraddittorio preventivo, l'applicabilità degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e l'inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l'agevolazione spettasse alla società, soggetto che aveva sostenuto il costo dell'investimento, e che l'omissione della società non potesse essere sanata dalla successiva dichiarazione integrativa della socia. Il mancato esercizio dell'opzione agevolativa non è stato qualificato come mero errore contabile emendabile. L'appello è stato quindi respinto, con condanna della contribuente alle spese del grado, liquidate in 700 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
Costituisce la base normativa del controllo automatizzato mediante il quale è stato recuperato il credito IRPEF ritenuto non spettante.
Art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000 - Tremonti Ambiente
Agevolazione per investimenti ambientali
Prevede la detassazione degli investimenti ambientali, ma nel caso concreto il beneficio avrebbe dovuto essere esercitato dalla società che aveva sostenuto il costo dell'impianto.
D.M. 19 febbraio 2007
Tariffa incentivante per impianti fotovoltaici
La società aveva beneficiato della tariffa incentivante; l'incertezza sulla cumulabilità con la Tremonti Ambiente aveva determinato il mancato esercizio originario dell'altra agevolazione.
Art. 53, comma 1, della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
È richiamato quale fondamento del principio generale di emendabilità della dichiarazione quando l'errore determina un'imposizione superiore a quella dovuta.
Art. 97 della Costituzione
Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'obbligo di determinare correttamente il tributo, anche considerando la possibilità di correggere errori dichiarativi.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
È indicato tra gli strumenti astrattamente utilizzabili per ottenere il riconoscimento di un beneficio fiscale non fruito, ma non ha consentito in questo caso di superare la mancata rettifica della dichiarazione da parte della società.
Art. 5 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
Emendabilità della dichiarazione entro i termini dell'accertamento
La contribuente lo ha invocato per sostenere la possibilità di correggere la dichiarazione e far valere errori incidenti sull'obbligazione tributaria; la decisione ha però ritenuto decisiva la mancata rettifica da parte del soggetto titolare dell'agevolazione.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E/2013
Indicazioni sulla Tremonti Ambiente e sulla correzione delle dichiarazioni
È stata interpretata nel senso che la mancata indicazione dell'agevolazione, quando deriva da una scelta volontaria e non da un errore contabile nella rilevazione di componenti reddituali, non può essere recuperata mediante la sola dichiarazione integrativa del socio.
Massime di principio
- La dichiarazione tributaria è generalmente emendabile per correggere errori di fatto o di diritto, soprattutto quando l'errore comporta un'imposizione maggiore rispetto a quella prevista dalla legge.
- L'emendabilità non consente però di trasferire l'agevolazione da un soggetto all'altro: la rettifica deve essere effettuata dal soggetto che possiede i requisiti dell'agevolazione e che ha sostenuto il relativo investimento o costo.
- Nelle società di persone, il socio non può normalmente sanare autonomamente l'omessa indicazione di un'agevolazione spettante alla società se manca una corrispondente rettifica della dichiarazione sociale.
- Il mancato esercizio consapevole di un'opzione fiscale, dovuto a una scelta prudenziale o a un'incertezza interpretativa, può essere distinto da un vero errore contabile e non necessariamente è correggibile con una dichiarazione integrativa.
- In appello devono essere contestate in modo specifico tutte le ragioni della sentenza di primo grado; le questioni non impugnate possono diventare definitive per giudicato interno.
- Per prevenire il recupero di un'agevolazione, è opportuno verificare tempestivamente la cumulabilità dei benefici e presentare, quando necessario, la dichiarazione integrativa del soggetto direttamente titolare del diritto.
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