Sentenza del 30/09/2019 n. 24302 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’atto di contestazione relativo all’IVA del giugno 2003, contestando il mancato versamento derivante dalla detrazione dell’IVA su fatture registrate il 31 luglio 2003. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme IVA e motivazione insufficiente, sostenendo che le fatture fossero differite, che l’imposta fosse stata detratta una sola volta e che la CTR non avesse esaminato le sue censure; 2) erronea applicazione dell’art. 17, anziché dell’art. 16, del D.Lgs. n. 472/1997 in tema di definizione agevolata, anche per la mancata notifica dell’avviso bonario; 3) omessa applicazione del favor rei e della causa di non punibilità introdotta dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Le censure di motivazione insufficiente sono state dichiarate inammissibili perché, nel testo applicabile dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., tale vizio non è più deducibile. Il primo motivo è stato respinto anche nel merito: le questioni sulla natura delle fatture e sulla consegna della merce erano nuove e non adeguatamente documentate come già dedotte nei gradi di merito; la restante censura mirava a una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha inoltre osservato che la detrazione non spettava, in assenza di prova che la cessionaria avesse personalmente assolto l’imposta e ne avesse chiesto la rivalsa. Il secondo motivo è stato respinto: la riduzione/definizione agevolata non era applicabile in presenza di omesso versamento conseguente a detrazione illegittima dell’IVA su fatture non ancora registrate. Anche il terzo motivo è stato respinto: benché l’art. 5-bis fosse temporalmente applicabile, la registrazione irregolare delle fatture aveva pregiudicato i controlli fiscali e costituiva circostanza ostativa alla causa di non punibilità. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese di cassazione, liquidate in euro 7.800, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Tutti e tre i motivi sono inammissibili laddove denunciano l'insufficienza della motivazione, posto che al giudizio si applica il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non prevede più tale elemento come questione declinabile nel paradigma della citata previsione.
Nel regime processuale applicabile, la mera insufficienza della motivazione non è un vizio autonomamente denunciabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; perciò le relative censure sono inammissibili.
Artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Le questioni della natura delle fatture (differite o immediate) e della data di consegna della merce debbono considerarsi inammissibilmente introdotte per la prima volta in questa fase, poichè la ricorrente, in violazione degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di trascrivere o indicare come dove e quando le relative allegazioni siano state introdotte nella fase di merito, posto che di tali questioni la sentenza di appello non fa menzione alcuna.
Chi propone ricorso per cassazione deve indicare e documentare in modo specifico gli atti e i luoghi processuali in cui le questioni rilevanti furono dedotte nei gradi di merito; in difetto, le questioni non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 6, 19, 21, 25, 27 e 33
In ogni caso la tesi difensiva è anche infondata nel merito, sulla scorta di CGUE, 21.11.2018, C-664/16, laddove si precisa che la fattura ammette equipollenti per dimostrare che l'IVA sia stata assolta; tuttavia la normativa invocata attiene all'esigibilità del tributo in capo al cedente, che è il soggetto passivo d'imposta, mentre non lo è il cessionario, che può esserlo solo ove documenti che ha curato personalmente l'assoluzione dell'imposta e che ha successivamente instato per la relativa rivalsa, elementi non dedotti nel giudizio che ne occupa.
La detrazione da parte del cessionario non è giustificata dalla sola esigibilità dell’IVA in capo al cedente. Il cessionario deve documentare di avere personalmente assolto l’imposta e di aver poi richiesto la rivalsa; la decisione non riconosce la detrazione in assenza di tali elementi.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 17, comma 3
La CTR ha argomentato che l'inapplicabilità della definizione agevolata prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 del discende dalla circostanza che nella fattispecie sì è in presenza di un omesso versamento di imposta, per effetto dell'illegittima detrazione dell'IVA su fatture non ancora registrate.
La definizione o riduzione agevolata della sanzione non opera quando la contestazione riguarda un omesso versamento d’imposta derivante da una detrazione IVA illegittima su fatture non ancora registrate.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 16
La CTR ha argomentato che l'inapplicabilità della definizione agevolata prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 del discende dalla circostanza che nella fattispecie sì è in presenza di un omesso versamento di imposta, per effetto dell'illegittima detrazione dell'IVA su fatture non ancora registrate.
La disciplina di definizione agevolata invocata dalla società non è applicabile alla fattispecie concreta, caratterizzata da omesso pagamento dell’imposta conseguente alla detrazione illegittima.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5-bis, comma 5
In realtà la citata previsione, pur essendo ratione temporis applicabile alla fattispecie in quanto entrata in vigore il 22 agosto 2008, e dunque prima della notificazione dell'avviso impugnato, tuttavia non è applicabile alla fattispecie atteso che la CTR ha accertato l'irregolare e illegittima registrazione delle fatture in data anteriore alla loro emissione, con conseguente pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, che il comma 5-bis annovera come circostanza ostativa all'applicabilità della causa di non punibilità ivi prevista.
La causa di non punibilità introdotta dall’art. 5-bis, pur applicabile ratione temporis, non opera quando la registrazione irregolare delle fatture pregiudica l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 201, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per i versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo le disposizioni richiamate.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente: occorre formulare una censura conforme ai vizi ammessi dalla legge processuale applicabile.
- Le questioni fattuali che non risultano affrontate dalla sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve indicare con precisione dove e quando le ha dedotte nei precedenti gradi e produrre o localizzare gli atti pertinenti.
- La cassazione non è una nuova sede per ottenere una diversa ricostruzione del merito sulla base dei fatti: le censure devono confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e denunciare un errore di diritto o un vizio processuale ammissibile.
- Per sostenere la detrazione IVA, il cessionario deve rispettare i requisiti documentali e temporali applicabili; non basta invocare l’esigibilità dell’imposta presso il cedente. Nel caso esaminato, l’assenza di prova dell’assolvimento personale dell’imposta da parte del cessionario e della richiesta di rivalsa ha escluso la detrazione.
- La definizione agevolata delle sanzioni non va data per scontata quando la contestazione dipende da un omesso versamento d’imposta causato da una detrazione IVA illegittima.
- Una norma sanzionatoria di favore può essere temporalmente applicabile ma risultare comunque inapplicabile nel caso concreto se ricorre una causa ostativa espressamente prevista, come il pregiudizio alle attività di controllo fiscale.
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