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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18842/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti bancari intestati a una società commerciale, in particolare un conto corrente, un conto anticipi e un contratto di mutuo, oltre a fideiussioni prestate da terzi a garanzia delle esposizioni debitorie. I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità di vari addebiti sul conto e sul conto anticipi, la declaratoria di nullità del mutuo e delle fideiussioni, la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame rilevando, in sintesi, la genericità della domanda e la carenza di specifica allegazione e prova, oltre alla mancata produzione del contratto contenente le clausole denunciate. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti nove motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo per avere la Corte escluso la prova dell'andamento dei rapporti pur in presenza di estratti conto e consulenza tecnica di parte; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e censura sulla mancata ammissione di CTU; 3) violazione degli artt. 1322, 1325, 1344, 1418 e 2697 c.c. per asserita nullità del mutuo per difetto di causa concreta e frode alla legge, perché il finanziamento sarebbe servito a ripianare un'esposizione solo apparente; 4) violazione delle norme su interessi e TUB per il mancato superamento del tasso soglia nonostante la clausola floor; 5) violazione dell'art. 1815 c.c. per l'omessa considerazione dei costi assicurativi nel calcolo del TAEG e dell'usura; 6) violazione di norme su anatocismo, indeterminatezza del tasso e ammortamento alla francese; 7) violazione delle norme sull'usura soggettiva per la mancata considerazione dei tassi di mora e dello stato di difficoltà economica del mutuatario; 8) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata istruttoria e mancato esame di documenti e prova testimoniale sui danni patrimoniali e non patrimoniali; 9) violazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento alle stesse questioni risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sulla genericità della domanda e sull'insufficiente allegazione dei fatti costitutivi, e non sulla sola produzione documentale; ha inoltre ricordato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede l'uso di prove non introdotte dalle parti e che la consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il terzo motivo è stato accolto solo nei limiti in cui richiamava principi non decisivi, ma complessivamente è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: il mutuo solutorio è valido quando la somma sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se destinata subito a estinguere debiti pregressi, e la censura non si confrontava con l'accertamento di merito sull'inesistenza di addebiti indebiti. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché l'accertamento del mancato superamento del tasso soglia, anche considerando clausola floor e costi assicurativi, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il sesto motivo è stato respinto alla luce della giurisprudenza più recente sull'ammortamento alla francese, ritenuto non indice di indeterminatezza del tasso né di anatocismo solo perché comporta una maggiore onerosità del finanziamento. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'usura soggettiva richiede prova della sproporzione rapportata anche alle condizioni di difficoltà economico-finanziaria del mutuatario e del vantaggio conseguito dal mutuante, e tale valutazione era di merito. Gli ultimi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché le doglianze non rispettavano gli oneri di specifica allegazione e, per la prova testimoniale, non era stata dimostrata la riproposizione in appello della richiesta istruttoria già disattesa in primo grado. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Per dedurne la violazione occorre allegare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o l'omessa ammissione di istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella tenuta a provarlo secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 183 c.p.c.

    La mancata specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non colmata nelle preclusioni istruttorie, può giustificare il rigetto della pretesa.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per la dedotta nullità del mutuo per difetto di causa concreta, censura respinta perché il mutuo solutorio è ritenuto valido se la somma è messa nella disponibilità del mutuatario.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in tema di causa del contratto; la censura è stata superata dal principio di validità del mutuo solutorio.

  • art. 1344 c.c.

    Invocato per asserita frode alla legge; la Corte non ha ravvisato invalidità del mutuo destinato a ripianare esposizioni debitorie.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato come norma generale di nullità, ma non ritenuto applicabile ai fatti di causa.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per l'indeterminatezza dell'oggetto o del tasso; la Corte ha escluso che il piano di ammortamento alla francese determini indeterminatezza.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato in tema di usura nei rapporti di finanziamento; le doglianze sono state respinte perché il superamento del tasso soglia non è stato ritenuto provato e l'usura soggettiva non è stata dimostrata.

  • artt. 117 e 120 t.u.b.

    Richiamati in tema di disciplina degli interessi bancari e della delibera CICR; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a fondare la nullità prospettata.

  • art. 6 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

    Richiamata in relazione alla validità della clausola sugli interessi passivi; la Corte ha condiviso il giudizio di rispetto delle prescrizioni della delibera.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato in tema di tassi di interesse e soglia usuraria.

  • art. 1283 c.c.

    Invocato per il divieto di anatocismo; la Corte ha escluso che il piano alla francese integri capitalizzazione composta patologica.

  • art. 821 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'ammortamento alla francese e sugli interessi corrispettivi.

  • art. 644 c.p.

    La c.d. usura soggettiva richiede prova della sproporzione degli interessi anche in relazione alle condizioni di difficoltà economico-finanziaria del mutuatario e al vantaggio del mutuante.

  • art. 644 c.p.

    secondo periodo del terzo comma

    Richiamato per la nozione di usura soggettiva, la cui prova non è stata ritenuta raggiunta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata solo per il procedimento camerale di trattazione in Cassazione.

  • art. 119 t.u.b.

    Richiamato come possibile strumento di acquisizione documentale, non previamente attivato dalle parti.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato come possibile ordine di esibizione, non richiesto in via utile ai fini della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi impugna una decisione che ha rigettato domande su rapporti bancari deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi: se il rigetto è fondato sulla genericità della domanda e sulla mancanza di precisa allegazione dei fatti costitutivi, non basta dedurre l'esistenza di documenti contabili o estratti conto.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non consente di sindacare la mera valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile solo se il giudice ha invertito l'onere della prova, non quando si contesti la sufficienza o la persuasività della prova offerta.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è strumento di valutazione rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice di merito; la sua mancata ammissione non integra di per sé violazione di legge.
  • Il mutuo solutorio è valido quando la somma mutuata sia entrata nella disponibilità giuridica del mutuatario tramite accredito, anche se venga immediatamente usata per estinguere debiti pregressi, poiché tale destinazione attiene ad atti dispositivi distinti dal contratto di mutuo.
  • La deduzione di usura, sia oggettiva sia soggettiva, richiede un accertamento fattuale rigoroso; l'asserito superamento del tasso soglia e la sproporzione del costo del finanziamento non possono essere rivalutati in cassazione come meri errori di diritto.
  • Il piano di ammortamento alla francese non rende di per sé indeterminato il tasso di interesse né integra necessariamente anatocismo, quando gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo e la maggiore onerosità del finanziamento deriva dalla struttura del rimborso a rata costante.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La mancata riproposizione in appello di una richiesta istruttoria già respinta in primo grado preclude la censura in cassazione sulla mancata ammissione di quella prova.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteAnatocismoUsura bancariaIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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