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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07958/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Un figlio aveva convenuto la madre chiedendo lo scioglimento della comunione e l'incasso di una serie di buoni fruttiferi postali cointestati, sostenendo di esserne comproprietario insieme alla madre. La madre si era costituita deducendo che i buoni erano in realtà parte di una comunione familiare derivante dai risparmi del matrimonio con il defunto marito e, in sostanza, che la cointestazione rispondeva a esigenze di comodità e a una volontà liberale del defunto nei confronti della moglie e del figlio. In via riconvenzionale aveva chiesto la revoca per ingratitudine della donazione di una quota dell'immobile familiare fatta al figlio, allegando un'aggressione fisica del 21 giugno 2003 e il successivo impedimento al rientro nell'abitazione mediante sostituzione della serratura. Il Tribunale aveva rigettato la domanda del figlio e la riconvenzionale. In appello, la Corte territoriale aveva parzialmente accolto l'impugnazione principale, dichiarando la comunione ordinaria sui soli buoni sottoscritti prima del 9 ottobre 1992, e aveva accolto l'appello incidentale degli eredi della madre, revocando per ingratitudine la donazione della quota del 50% dell'immobile. Il ricorso per cassazione censurava: 1) l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale e sulla dedotta decadenza dall'azione di revocazione; 2) il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione degli eredi a proseguire l'azione di revocazione, ritenuta personale; 3) la pretesa contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'ingiuria grave e della sua esteriorizzazione verso i terzi; 4) l'omesso esame dell'assoluzione penale intervenuta sul medesimo episodio di aggressione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure processuali, osservando che l'omessa pronuncia non è configurabile con riferimento alle eccezioni di rito e che l'appello incidentale era sufficientemente specifico ai fini dell'art. 342 c.p.c.; ha inoltre escluso la decadenza, perché la domanda di revocazione era già stata proposta in vita dalla donante e gli eredi erano legittimati a proseguirla ai sensi dell'art. 802 c.c. e dell'art. 110 c.p.c. Sul merito, ha giudicato congrua e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello circa la gravità dell'ingiuria, desunta non solo dal litigio e dall'aggressione, ma anche dalla successiva condotta impeditiva del rientro della madre nell'abitazione, idonea a rivelare un duraturo sentimento di disistima esteriorizzato anche verso terzi. Quanto al quarto motivo, ha escluso l'omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che l'esito del processo penale è un elemento di prova e, comunque, che la valutazione civile aveva riguardato anche comportamenti successivi e autonomi rispetto all'episodio oggetto del giudizio penale. Sono state poste a carico del ricorrente le spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a eccezioni di carattere processuale o di rito, ma solo rispetto a questioni di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello incidentale, nei passaggi esaminati, è stato ritenuto sufficientemente specifico e conforme ai requisiti di forma-contenuto interpretati in senso antiformalistico.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve riportare e localizzare in modo specifico gli atti e i passaggi rilevanti del giudizio di merito; la mancata riproduzione del contenuto della decisione di primo grado e del motivo di appello rende la censura inammissibilmente generica.

  • art. 110 c.p.c.

    Gli eredi possono proseguire il giudizio già instaurato dal dante causa quando la domanda è trasmissibile e l'azione era stata già coltivata in vita dal titolare.

  • art. 801 c.c.

    La revocazione della donazione per ingratitudine presuppone una grave ingiuria, intesa come condotta esteriorizzata, offensiva dell'onore e del decoro del donante, espressiva di un durevole sentimento di disistima.

  • art. 802 c.c.

    La domanda di revocazione per ingratitudine può essere proposta dal donante o dai suoi eredi; tale previsione consente agli eredi anche di proseguire l'azione già iniziata dal dante causa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando sia ampia, articolata e logicamente coerente, tale da superare la soglia del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È censurabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato apprezzamento di un elemento di prova o di un precedente giudizio penale.

  • art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del T.U. spese di giustizia.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le questioni di merito, non anche le eccezioni processuali o di rito.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la censura deve indicare specificamente gli atti processuali e il loro contenuto rilevante, non essendo sufficiente un richiamo generico.
  • L'azione di revocazione della donazione per ingratitudine, pur avendo natura personale, può essere proseguita dagli eredi del donante quando sia già stata introdotta in vita dal titolare; la previsione dell'art. 802 c.c. consente agli eredi non solo di proporla autonomamente, ma anche di coltivare quella già instaurata.
  • La "grave ingiuria" idonea a fondare la revocazione per ingratitudine richiede una condotta oggettivamente offensiva, esteriorizzata verso l'esterno e tale da rivelare un sentimento non transitorio di avversione o disistima verso il donante.
  • Ai fini dell'ingiuria grave, il giudice può valutare unitariamente una sequenza di condotte, considerando non solo l'episodio aggressivo isolato ma anche i comportamenti successivi che ne accentuino la portata offensiva e la durevolezza.
  • L'omesso esame censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne fatti storici decisivi e non semplici elementi probatori, né l'esito di un parallelo giudizio penale, che il giudice civile può valutare autonomamente e anche in modo non vincolante.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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