Cassazione Penale, Sentenza n. 25298/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/01/2024 del Tribunale di Nuoro che aveva respinto la richiesta ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto del G.I.P. del 18/05/2023 disponente il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. di due abitazioni (intestate ai genitori e alla coniuge) e di un'autovettura in uso al Puggioni. Il ricorso per cassazione denunciava in particolare: mancata e insufficiente valutazione da parte del giudice del riesame delle produzioni documentali difensive depositate il 16/06/2023 (consulenza tecnica della difesa, bonifici ricevuti nel 2020-2021, fatture e contratti di finanziamento), che avrebbero dovuto escludere la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale; e carenza di motivazione circa il vincolo di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati presupposto (artt. 73 e 80 DPR 309/90).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del riesame, in sede di rinvio, aveva effettivamente preso in considerazione e risposto alle censure indicate nella sentenza di annullamento (memoria 16/06/2023), motivando il giudizio di sproporzione tra acquisti e redditi dichiarati con riferimento a concreti elementi di fatto: redditi dichiarati modesti, versamenti in contanti seguiti da disposizioni di bonifico non giustificabili, finanziamenti dai genitori finalizzati ad estinguere debiti e non collegabili agli acquisti, e la coincidenza temporale tra acquisti/migliorie e i fatti per cui l'indagato è sottoposto ad indagine. La Corte ha inoltre richiamato il limite ricorsuale in Cassazione sulle misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.): non è consentito impugnare vizi meramente logici della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo della richiesta di riesame proposta in favore dell'indagato; nel testo emerge come la richiesta ex art. 324 fosse volta ad ottenere la revoca/modifica del decreto di sequestro emesso dal G.I.P.
Norma sulla confisca (oggetto del sequestro): i beni sono stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca ai sensi di tale disposizione; la Corte valuta se sussistano elementi per ritenere l'accumulo sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati
Indicano i reati presupposto (delitti in materia di stupefacenti) per i quali l'indagato era sotto indagine; la correlazione temporale tra acquisti e commissione dei fatti è valutata come elemento indiziario rilevante
Articolo richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione; dalla sentenza emerge che la Corte ha ritenuto il giudice del riesame aver dato risposta adeguata alle questioni sollevate, escludendo la mancanza della motivazione invocata
art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Censura invocata dal ricorrente relativa a vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto tale motivo infondato o non deducibile, richiamando i limiti delle censure ammesse in sede di cassazione contro provvedimenti cautelari reali
Richiamato nel testo per escludere la violazione degli obblighi imposti dalla precedente pronuncia di annullamento; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia conformato ai dettami dell'annullamento
art. 325 comma primo cod.proc.pen.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per motivazione apparente, non per mera critica logica della motivazione; principio usato per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
Norma richiamata come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso (articolazione dei motivi non rilevanti/infondati)
Norma richiamata per l'automatica conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare ammende, applicata qui con condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il giudice è tenuto a confrontarsi con le censure indicate da una precedente pronuncia di annullamento, ma può formare un giudizio di sproporzione anche sulla base di elementi di fatto (redditi dichiarati, movimenti di denaro, finanziamenti, tempistica degli acquisti) senza che sia necessario un accertamento peritale integrale se la motivazione è adeguata e concreta.
- Bonifici, fatture o finanziamenti richiamati a giustificazione degli acquisti non annullano automaticamente la presunzione di illiceità: occorre che risultino plausibilmente riconducibili a redditi o attività lecite e siano valutati dal giudice nel loro contesto (periodo, congruità rispetto ai redditi, destinazione dei finanziamenti).
- La mera assenza di una consulenza peritale non è sufficiente a invalidare il provvedimento cautelare se il giudice fornisce una motivazione che, sulla base di elementi documentali e temporali, giustifica il sequestro e la confisca prospettata.
- In Cassazione i ricorsi contro misure cautelari reali sono strettamente limitati: sono ammissibili per carenza assoluta della motivazione o per motivazione apparente, non per contestazioni della logicità o della valutazione dei fatti compiute dal giudice del merito.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare basato su presunzioni di sproporzione patrimoniale, è cruciale documentare in modo chiaro la provenienza lecita dei beni (contratti di vendita, pagamenti tracciabili, verifiche bancarie) e spiegare la connessione funzionale dei finanziamenti con gli acquisti contestati.
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