Cassazione Penale, Sentenza n. 45538/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza contestando: (1) l'errata qualificazione quale committente degli abusi edilizi nonostante fosse solo usufruttuario dell'immobile e l'assenza di un "quid pluris" che lo collegasse ai lavori (eccependo altresì precarietà economica e la non decisività della sua presenza in loco o della nomina a custode giudiziario); (2) la mancata prova del suo dolo nella violazione dei sigilli, sostenendo che l'onere della prova gravasse sull'accusa e che, comunque, avrebbe potuto collaborare con i veri esecutori delle opere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dei giudici di merito e integrate le motivazioni di primo e secondo grado come unico corpo argomentativo. In particolare ha valorizzato elementi concreti quali la presenza in loco del Pollastro, l'accettazione della nomina a custode giudiziario, l'intestazione a suo nome delle pratiche edilizie (anche successive), l'interesse concreto all'opera (vicinanza all'abitazione), e la reiterata prosecuzione dei lavori nonostante i sigilli; inoltre l'imputato non ha denunciato le violazioni né fornito prova di impedimenti oggettivi (caso fortuito o forza maggiore). Sulla base di ciò i motivi di impugnazione sono stati ritenuti manifestamente infondati. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 44
La sola qualità di usufruttuario non è sufficiente per attribuire la responsabilità per il reato edilizio: è necessario un "quid pluris" (es. presentazione di pratiche, piena disponibilità, interesse concreto, rapporti con l'esecutore, presenza e vigilanza sui lavori) che permetta di qualificare la persona come committente o compartecipe.
Codice penale - art. 349 (violazione dei sigilli), comma 2
Il custode ha l'obbligo di vigilanza continua sulla cosa sottoposta a sequestro e sui sigilli; se viene constatata la violazione e il custode non ha denunciato l'accaduto, grava su di lui l'onere di provare impossibilità oggettiva (caso fortuito o forza maggiore) per sottrarsi alla responsabilità; la violazione si perfeziona anche con condotte idonee a eludere il vincolo rappresentato dal sigillo.
Codice penale - art. 81 (capoverso)
Regole sulla determinazione della pena in caso di reati commessi in continuazione; la Corte ha operato una rideterminazione della pena tenendo conto della continuazione tra i reati.
Codice di procedura penale - art. 616
In caso di declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso si applicano le conseguenze previste dall'art. 616: onere delle spese del procedimento e possibile versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualifica di usufruttuario o di altro affidatario dell'immobile non integra automaticamente la figura del committente di abusi edilizi: occorre dimostrare elementi concreti che colleghino la persona alla decisione e al controllo sull'esecuzione dei lavori (domande di condono, pratiche edilizie intestate, presenza e vigilanza, interesse economico o di uso).
- Accettare la nomina a custode giudiziario comporta un obbligo attivo di vigilanza sui sigilli; la mancata denunzia delle violazioni e l'assenza di prova di impedimenti oggettivi possono far ricadere la responsabilità sul custode, anche in assenza della materialità della rottura operata personalmente.
- In impugnazioni in Cassazione, quando primo e secondo grado concordano nelle valutazioni probatorie, la motivazione si considera unificata: le carenze di uno dei due giudici possono essere integrate dalla motivazione dell'altro e valutate congiuntamente.
- Per contrastare efficacemente una contestazione di committente è necessario proporre elementi di fatto alternativi e nominativi di eventuali reali committenti o prove che escludano controllo, interesse o disponibilità sull'opera; argomentazioni generiche (es. difficoltà economiche) sono spesso insufficienti se sussistono altri indici di coinvolgimento.
- La proposizione di ricorso per cassazione privo di fondamento manifesta può comportare, oltre al rigetto, l'aggravio delle spese processuali e l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende.
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