Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11544/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 02/03/2021 della Corte d'appello di Milano per tre motivi: (1) presunta improcedibilità dell'azione penale perché la querela sarebbe stata presentata da Gandolfi Elena, amministratrice di Milena s.n.c., ritenuta non legittimata in quanto proprietaria del timbro sarebbe Sirtam s.r.l.; (2) vizio per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e mancata identificazione dell'imputato nelle immagini di videosorveglianza, invocando il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio'; (3) vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che il timbro aveva valore irrisorio e pertanto la fattispecie sarebbe da ritenersi di particolare tenuità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il primo motivo perché la querelante, quale detentrice/custode qualificata del timbro, era persona offesa legittimata a proporre querela (detenzione intesa in senso ampio). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché costituisce una richiesta di rivalutazione del merito probatorio (contestazione dell'esito identificativo delle immagini) oltre i limiti di sindacabilità in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico e comunque infondato: la Corte territoriale ha correttamente valutato la gravità del fatto e le potenziali conseguenze dell'uso indebito del timbro, motivando il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 1140 cod. civ.

    richiamato come termine di confronto per la nozione di possesso; la Corte sottolinea che, ai fini del furto, il possesso va inteso in senso esteso e non nei puri termini civilistici dell'art. 1140

  • art. 192 cod. proc. pen.

    invocato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte rileva però che la doglianza equivale a una rivalutazione del merito e, quindi, è inammissibile nei limiti del controllo di legittimità

  • art. 131-bis cod. pen.

    alla base della censura n.3: la Corte territoriale ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità ritenendo rilevante la gravità del fatto e le potenzialità di indebito utilizzo del timbro, quindi il valore economico irrisorio non è stato ritenuto decisivo

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) cod. proc. pen.

    richiamati come limiti delle censure in sede di legittimità: non è ammessa una generica rivalutazione delle prove e la motivazione può essere sindacata solo entro i confini stabiliti dalla norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma invocata per la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza Cassazione (Sez. U, n. 40354/2013; Sez. 4, n. 8094/2014; Sez. 5, n. 3736/2018 ecc.)

    orientamenti ricordati dalla Corte secondo cui il bene tutelato dal reato di furto comprende anche la detenzione qualificata (custodia) e che il titolare di tale detenzione è persona offesa legittimata; inoltre principi sulla limitazione del sindacato in sede di legittimità sulla valutazione probatoria

Massime di principio

  • La legittimazione a querela nel furto può spettare non solo al proprietario ma anche al detentore/custode qualificato del bene: chi ha la detenzione destinata all'uso o alla custodia può essere considerato persona offesa.
  • In appellazione e in cassazione le censure che implichino una nuova valutazione delle prove (es. identificazione da video) sono spesso dichiarate inammissibili: bisogna limitarsi a errori di diritto o a vizi di motivazione che disarticolino l'intero ragionamento probatorio.
  • Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è sufficiente invocare il basso valore economico dell'oggetto: il giudice valuta la gravità del fatto, le modalità, la personalità dell'agente e le potenziali conseguenze dell'uso illecito dell'oggetto.
  • Chi impugna dovrebbe concentrare le critiche su profili di diritto o su vizi formali e di motivazione chiaramente riscontrabili, e quando si contesta l'identificazione da immagini è più efficace produrre elementi tecnici (esperti, analisi video) già in primo grado piuttosto che sperare in una rinnovata valutazione in sede di legittimità.
  • Nelle contestazioni sulla legittimazione della querela è utile provare l'assenza di detenzione/custodia o dimostrare che il querelante non aveva poteri di tutela sul bene; altrimenti la giurisprudenza estende la legittimazione anche al detentore qualificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.