Cassazione Civile, Ordinanza n. 02112/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di ristrutturazione dei debiti avviata da una società che chiedeva l’omologazione di accordi ex art. 182-bis l.fall., con estensione degli effetti anche a un creditore bancario non aderente. Prima del deposito della domanda di omologa, un soggetto che assumeva di essere creditore aveva notificato istanza di fallimento; i due procedimenti venivano riuniti. Il tribunale dichiarava inammissibile la domanda di omologa e pronunciava il fallimento, decisione confermata in appello. In cassazione la ricorrente deduceva, con memoria, anche una nuova questione di carenza di legittimazione/titolarità attiva del creditore cessionario, ma la Corte la dichiarava inammissibile perché nuova. Con il primo motivo denunciava violazione delle norme sulla fideiussione e sull’interpretazione contrattuale, sostenendo che la garanzia fosse scaduta e che, comunque, il creditore fosse decaduto ex art. 1957 c.c. perché l’azione era stata proposta oltre il termine. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 182-bis e 161 l.fall., lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto non corretta l’appostazione del credito contestato in un fondo rischi e avesse perciò negato l’omologa. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: sul primo perché la censura si risolveva in una diversa lettura del contratto e, comunque, la garanzia risultava correlata all’integrale adempimento dell’obbligazione principale, con conseguente inapplicabilità della decadenza ex art. 1957 c.c.; sul secondo perché il giudice dell’omologa non è tenuto a un mero controllo formale, ma deve verificare la plausibilità e ragionevolezza del piano, inclusa la garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei, e la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto. La conclusione è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese in favore del fallimento e del creditore cessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la nuova questione introdotta con memoria sulla titolarità del credito del cessionario, perché non dedotta nei motivi originari né trattata nei gradi di merito. Ha poi dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché le doglianze sulla fideiussione richiedevano una rivalutazione dell’interpretazione contrattuale e, in ogni caso, la garanzia era stata interpretata come collegata all’integrale pagamento dell’obbligazione principale, sicché non operava la decadenza di cui all’art. 1957 c.c.; il secondo perché il sindacato sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione non è meramente formale, ma comprende una verifica di legalità sostanziale sulla plausibilità e ragionevolezza del piano e sulla reale garanzia di pagamento dei creditori estranei, sicché la censura si traduceva in una contestazione di merito non consentita. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L’omologazione degli accordi di ristrutturazione richiede una verifica non solo formale ma anche sostanziale della plausibilità del piano e della garanzia di pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge.
Citato solo per il tentativo di estendere gli effetti dell’accordo a un creditore bancario non aderente.
Richiamato in relazione alla censura sull’appostazione del credito contestato e sulla struttura del piano di ristrutturazione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di fideiussione, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché attaccava l’interpretazione del contratto.
La decadenza del creditore non opera quando la durata della fideiussione sia collegata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento.
Le censure di violazione dei canoni ermeneutici sono inammissibili se non indicano puntualmente i criteri violati e si risolvono in una diversa lettura del contratto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio formalmente dedotto, ma la Corte ha rilevato che le censure erano in realtà di merito e quindi non scrutinabili in cassazione come violazioni di legge.
Richiamato per la memoria depositata dal fallimento nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte con memoria questioni nuove o ulteriori censure non contenute nei motivi di ricorso e non trattate nei gradi di merito, salvo quelle rilevabili d’ufficio.
- La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate, in che modo il giudice se ne sia discostato e quale testo negoziale sia stato male interpretato; non è consentito chiedere una mera rilettura del contratto.
- Se la fideiussione è pattuita con durata correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, il creditore può agire nei confronti del fideiussore senza essere soggetto alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c.
- In sede di omologazione degli accordi di ristrutturazione il tribunale non svolge un controllo meramente documentale, ma deve verificare anche la legalità sostanziale del piano, ossia la plausibilità e ragionevolezza della previsione di pagamento integrale dei creditori estranei nei tempi di legge.
- Le contestazioni che mirano soltanto a una diversa valutazione del fatto o della documentazione già esaminata dal giudice di merito non sono scrutinabili come violazioni di legge in cassazione.
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