Cassazione Civile, Ordinanza n. 29223/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di pagamento TARI per l'anno 2018, sostenendo che la superficie imponibile fosse stata erroneamente determinata e che dovessero essere escluse alcune aree dell'immobile perché destinate a produzione o stoccaggio di rifiuti speciali non assimilabili. In appello aveva prodotto perizia descrittiva e visura catastale, deducendo anche che tali elementi fossero incontestati e già nella disponibilità del Comune. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1, comma 649, L. 147/2013 e 62, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993, per non avere il giudice tributario applicato correttamente i criteri di esclusione dall'imponibile e per avere ritenuto insufficiente la prova offerta; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere attribuito valore probatorio a consulenza di parte e visura catastale, asseritamente non contestate; (3) deduzione del giudicato esterno, fondato su una precedente sentenza relativa alla TARI 2019 che avrebbe fissato la superficie tassabile in mq. 205,55; (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia e per omesso esame di documenti decisivi, in relazione al difetto di motivazione dell'avviso e alla domanda subordinata di rideterminazione della superficie tassabile in mq. 117,20.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla resistente, ma ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi. In particolare, i primi due motivi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, attività preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudicato esterno non era producibile ex art. 372 c.p.c. e, comunque, l'accertamento sulle aree esenti in materia TARI è riferito a un elemento non stabile e non automaticamente estensibile ad annualità diverse. Il quarto motivo è stato reputato non autosufficiente quanto al preteso difetto di motivazione dell'avviso, e inammissibile anche nella parte in cui denunciava omessa pronuncia e omesso esame, perché le censure erano state formulate tardivamente o tendevano ancora una volta a sollecitare una nuova valutazione del merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso devono essere ricondotti in modo univoco a una delle ipotesi tassative di impugnazione; non servono formule sacramentali, ma le censure non possono trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito.
art. 1, comma 649, L. 147/2013
Richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'esenzione/esclusione dalla TARI per alcune superfici non imponibili.
art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 507/1993
In tema di tassa rifiuti, le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili possono essere escluse dalla superficie tassabile, ma il contribuente deve fornire i dati necessari all'amministrazione per delimitarle.
L'assolvimento dell'obbligo di denuncia e degli obblighi informativi da parte del contribuente è sempre necessario per ottenere l'esclusione di aree dalla base imponibile; la denuncia non può essere sostituita da documentazione diversa o da comunicazioni rese per finalità differenti.
La ricorrente lo invoca per sostenere che documenti non contestati dovessero essere valutati come provati; la Corte ribadisce tuttavia che la doglianza non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la domanda o eccezione sia stata introdotta tardivamente o quando la decisione impugnata la abbia implicitamente disattesa.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non riproduce il contenuto dell'atto o del documento su cui si fonda la censura, né indica dove esso sia reperibile.
La produzione del documento attestante il giudicato esterno è preclusa in cassazione quando si invochi l'efficacia di una sentenza anteriore non prodotta nei precedenti gradi del giudizio.
È menzionato solo come riferimento alla revocazione già proposta dalla contribuente nel giudizio a quo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini degli effetti economici connessi al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di TARI, il contribuente che chieda l'esclusione di determinate superfici dalla base imponibile per la presenza di rifiuti speciali non assimilabili ha l'onere di allegare e comunicare all'ente i dati necessari alla precisa delimitazione delle aree interessate; la mera produzione in giudizio di documentazione tecnica non sostituisce la denuncia fiscale prevista dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare formalmente censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione dei fatti, delle prove e della loro attendibilità: l'apprezzamento del materiale probatorio resta riservato al giudice di merito.
- Il giudicato esterno relativo a una diversa annualità d'imposta non è automaticamente spendibile per la TARI, poiché l'accertamento sulle aree soggette o escluse dall'imposizione riguarda un elemento potenzialmente variabile da periodo a periodo; inoltre, il documento che lo prova deve essere producibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la questione sia stata introdotta per la prima volta in modo tardivo o quando la decisione impugnata l'abbia già implicitamente superata.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si deduce un vizio dell'atto impugnato o di un documento decisivo, il contenuto rilevante deve essere riportato nel ricorso o comunque specificamente localizzato.
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