Cassazione Penale, Ordinanza n. 15360/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo in sostanza che il giudizio prognostico negativo era ingiustificato. La Corte di appello aveva escluso il beneficio valorizzando le modalità della condotta, le condizioni di vita dell'imputato e un precedente di polizia ritenuto indicativo di particolare aggressività e di rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura riproponesse questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e non illogica. In particolare, ha giudicato corretto il diniego della sospensione condizionale della pena, poiché la Corte territoriale aveva svolto la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 c.p. alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., considerando le modalità del fatto, le condizioni di vita dell'imputato e il precedente di polizia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di lieve entità, oggetto della condanna confermata in appello
per la concessione della sospensione condizionale della pena richiede una valutazione prognostica negativa o positiva sulla futura commissione di reati, da compiersi alla luce dei presupposti di legge
criteri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità dell'imputato richiamati ai fini del giudizio prognostico per la sospensione condizionale
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può negare il beneficio quando, sulla base di una valutazione complessiva ex art. 164 c.p. e art. 133 c.p., ritenga non affidabile la prognosi di astensione dal reato.
- Ai fini del giudizio prognostico sulla sospensione condizionale, i precedenti di polizia possono essere valorizzati solo se consentono di desumere concreti elementi fattuali idonei a incidere negativamente sulla personalità dell'imputato e sul rischio di recidiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione non manifestamente illogica.
- Quando il diniego della sospensione condizionale è sorretto da una motivazione che confronta il dato normativo con le modalità del fatto e con elementi personali dell'imputato, la censura di violazione di legge o vizio di motivazione non può essere accolta se mira solo a una rivalutazione del merito.
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