Cassazione Civile, Ordinanza n. 02254/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un recupero di credito d'imposta riferito all'anno 1993 e dalla correlata cartella di pagamento. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia la Commissione provinciale sia la Commissione regionale avevano respinto le sue doglianze, ritenendo, in particolare, che nel giudizio avverso il diniego di autotutela non potessero essere dedotte censure attinenti al merito della pretesa fiscale. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2-quater del D.L. n. 564/1994 e 2-3 del D.M. n. 37/1997, sostenendo che il diniego di autotutela fosse illegittimo perché manteneva in vita una duplicazione d'imposta sui redditi delle società partecipate e delle società percipienti; con il secondo ha denunciato la stessa disciplina sull'autotutela in relazione all'art. 2948 c.c., assumendo che l'avvenuta prescrizione quinquennale della cartella di pagamento escludesse un interesse generale alla sua rimozione. Tuttavia, prima della decisione, la contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che l'Ufficio aveva annullato e sgravato la cartella oggetto del giudizio e chiedendo la estinzione del processo con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale e regolarmente notificata alla controparte costituita, che non vi si è opposta. Poiché l'Ufficio aveva a sua volta annullato e sgravato la cartella di pagamento oggetto della lite, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato integralmente le spese processuali. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che la pronuncia di estinzione non rientra tra quelle di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e che la previsione è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come base formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.
La costituzione dell'Agenzia è avvenuta al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza, in mancanza di tempestivo controricorso.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché notificata alla controparte costituita.
art. 2-quater del D.L. n. 564 del 1994
Norma evocata dalla ricorrente in tema di autotutela tributaria.
artt. 2 e 3 del D.M. n. 37 del 1997
Norme evocate dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità del diniego di autotutela.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione quinquennale della cartella escludesse un interesse generale all'annullamento in autotutela.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la sua applicabilità alla pronuncia di estinzione, trattandosi di norma sanzionatoria/eccezionale di stretta interpretazione.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia ritualmente al ricorso e la rinuncia è notificata alla controparte costituita senza opposizione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La sopravvenuta eliminazione in via amministrativa dell'atto impugnato può costituire il presupposto di fatto della rinuncia e giustificare la compensazione delle spese processuali.
- La pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non è equiparabile a una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non comporta l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato.
- Le disposizioni che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali in materia di contributo unificato devono essere interpretate restrittivamente.
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