Cassazione Civile, Ordinanza n. 12528/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2010 relativo a un'autorimessa. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, ma il ricorso era stato respinto. In appello, la commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, ritenendo che l'atto di appello si limitasse a riproporre le deduzioni già formulate in primo grado senza specifiche censure contro la sentenza. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione della CTR, e, dall'altro, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello, sostenendo di avere effettivamente censurato la decisione di primo grado e non solo reiterato le contestazioni originarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura di contraddittorietà motivazionale fosse non proponibile nei termini dedotti e comunque che la motivazione della CTR fosse lineare, perché l'inammissibilità dell'appello era stata fondata sulla sua natura meramente reiterativa delle eccezioni già svolte in primo grado. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva indicato con precisione quale motivo di appello sarebbe stato omesso e che, comunque, la valutazione della CTR circa il contenuto solo apparentemente censuratorio dell'appello costituiva interpretazione dell'atto di parte, giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione in mancanza di specifica censura e di motivazione del tutto illogica o assente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"inammissibile ai sensi dell’art. 53"
L'appello nel processo tributario deve contenere censure specifiche alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle deduzioni di primo grado non è sufficiente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
La dedotta contraddittorietà motivazionale non è veicolabile come violazione di legge ex n. 3 né come vizio motivazionale ex n. 5, secondo il testo applicabile nel caso.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato solo come possibile parametro per un vizio di motivazione non evocato dal ricorrente.
La censura di omessa pronuncia richiede la precisa individuazione del motivo di appello asseritamente trascurato; in difetto, la doglianza è inammissibile.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è inammissibile se si limita a riprodurre le difese già svolte in primo grado senza contenere specifiche critiche alla sentenza impugnata.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del motivo di appello non esaminato e della relativa portata decisoria; una contestazione generica è inammissibile.
- L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello compiuta dal giudice di merito costituisce apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo se completamente immotivato o censurato in modo specifico nei limiti consentiti.
- La censura di contraddittorietà della motivazione deve essere proposta con il corretto parametro processuale e non può essere trasformata in una generica contestazione della valutazione del giudice di merito.
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