Sentenza del 07/10/2015 n. 20035 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relativo al 1994. L'Agenzia contestava la decisione della CTR Lombardia, che aveva annullato l'accertamento ritenendo non adeguatamente dimostrata l'inattendibilità del reddito dichiarato. In particolare, l'Agenzia sosteneva che dovessero essere tassati interessi non dichiarati relativi a finanziamenti concessi dalla società contribuente a una società collegata. Deduceva inoltre vizi di motivazione, omessa pronuncia e violazione delle norme sulla presunzione di onerosità dei mutui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo non correttamente formulati i vizi denunciati e non rispettati gli oneri di specifica indicazione previsti dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che i finanziamenti concessi da una società a una società collegata si presumono onerosi e produttivi di interessi, salvo prova positiva contraria. La mera dichiarazione del carattere gratuito del finanziamento, fondata sui rapporti societari, non è sufficiente. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La censura deve contenere un momento di sintesi che individui chiaramente il fatto controverso, la sua decisività e le ragioni del vizio di motivazione.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo puntuale e corredati, quando richiesto ratione temporis, da una sintesi autonoma e chiara del fatto controverso; in mancanza, il motivo è inammissibile.
L'omessa pronuncia richiede che il giudice non abbia deciso su una domanda o su un'eccezione. Se invece esiste una decisione, ma la motivazione è insufficiente o generica, il vizio deve essere denunciato come difetto di motivazione o motivazione apparente, non come violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il mutuo è normalmente oneroso; pertanto, in assenza di prova contraria, le somme date a mutuo sono idonee a produrre interessi.
D.P.R. n. 597 del 1973, art. 43
I capitali dati a mutuo, salvo prova contraria, producono interessi al tasso legale se non sono stati convenuti o pattuiti in misura inferiore.
La norma introduce una presunzione relativa di produzione di interessi sui capitali concessi a mutuo. La presunzione può essere superata soltanto con una prova positiva dell'assenza di interessi, non con mere affermazioni generiche.
D.P.R. n. 598 del 1973, art. 5
La disciplina presuntiva sugli interessi dei mutui è stata estesa anche ai contribuenti soggetti all'IRPEG.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, nella formulazione allora vigente
La disposizione richiamata dalla resistente riguardava somme versate dai soci a società di persone e non era applicabile al caso concreto, che coinvolgeva una società di capitali finanziatrice e una società di capitali partecipata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 46
La formulazione invocata dall'Agenzia non era applicabile ratione temporis al reddito del 1994; tuttavia, l'erroneo riferimento normativo non rende di per sé inammissibile il ricorso se dalla complessiva argomentazione risultano chiari la censura e il principio di diritto invocato.
Le presunzioni legali consentono di ritenere esistente la produzione di interessi, salvo prova contraria a carico del contribuente. La prova deve essere concreta e documentata.
Massime di principio
- I finanziamenti tra società, anche appartenenti allo stesso gruppo o caratterizzate da rapporti di collegamento, si presumono normalmente onerosi e produttivi di interessi.
- Chi sostiene che un finanziamento sia gratuito deve fornire una prova positiva e documentale dell'accordo di gratuità; non è sufficiente una dichiarazione unilaterale o il semplice richiamo ai rapporti societari.
- In materia tributaria, le presunzioni legali sulla produzione di interessi possono trasferire sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza di redditi finanziari imponibili.
- Un difetto di motivazione della sentenza non equivale automaticamente a omessa pronuncia: occorre qualificare correttamente il vizio processuale e rispettare gli specifici requisiti formali del ricorso per cassazione.
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia non è definitivamente decisa nel merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione sulla base del principio stabilito dalla Cassazione.
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