Cassazione Civile, Sentenza n. 31244/2021 del 03/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la risoluzione di un contratto preliminare di permuta del 12/12/1991 e la restituzione del terreno promesso in favore suo o del terzo proprietario tavolare. Contestava la validità del preliminare per indeterminatezza dell'oggetto e, in subordine, sosteneva che la restituzione non poteva essere soddisfatta tramite insinuazione al passivo fallimentare essendo il bene infungibile. In primo grado la domanda era stata respinta per recesso del curatore fallimentare e trasferimento della tutela in sede concorsuale. La Corte d'appello, dopo rinvio dalle Sezioni Unite (sent. n. 14828/2012) che aveva ordinato di esaminare la nullità del preliminare, ha ritenuto il preliminare nullo ma ha escluso qualsiasi collegamento negoziale fra il preliminare e il rogito di compravendita tra il proprietario tavolare Pallaoro e la Silvo Costruzioni; ha quindi dichiarato valida la vendita tra Pallaoro e la Silvo Costruzioni e ha rigettato le domande restitutorie, osservando inoltre che una domanda di ripetizione di indebito proposta dopo la dichiarazione di fallimento è inopponibile ai creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del sig. Aboudan. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi diretti a sovvertire l'accertamento di merito che escludeva il collegamento negoziale tra il preliminare e il rogito e a dimostrare la nullità del rogito. Ha considerato corretta e sufficientemente motivata la valutazione della Corte d'appello secondo cui nessuno dei contratti rinviava all'altro, il rogito era atto di data certa con trasferimento a Pallaoro, e la domanda restitutoria non era sostenibile. Ha inoltre escluso che la pronuncia delle Sezioni Unite imponesse al giudice di rinvio di disporre automaticamente restituzioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in Cassazione pari a complessivi euro 6.200,00 (più spese generali e accessori) e al versamento addizionale del contributo unificato nei termini indicati.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali; la Corte ha valutato che le censure non erano specificate in modo da superare i limiti di ammissibilità.
Richiamato nel contesto del principio di non contestazione; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha trascritto adeguatamente le difese di merito per dimostrare la violazione di tale principio.
Richiamato congiuntamente all'art.167 c.p.c.; la Corte ha ritenuto inammissibile il vizio denunciato per mancata specificazione delle contestazioni di fatto e diritto a livello di merito.
La lettera del curatore che dichiarava lo "scioglimento" dal contratto ai sensi di questa norma è stata richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il mero riferimento all'"avvenuta permuta" nella lettera non dimostrava il collegamento negoziale richiesto.
Invocato per lamentare carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata e comprensibile, escludendo il vizio denunciato.
Richiamato in relazione alla disciplina del contratto preliminare; la Corte ha valutato che, anche ipotizzando l'obbligo di fare verso un terzo, non risultava titolo del ricorrente al momento del trasferimento a favore della Silvo Costruzioni.
Richiamato rispetto alla nullità contrattuale; la Corte ha esaminato la nullità del preliminare ma ha distinto gli effetti su atti successivi non collegati negozialmente.
Citato in relazione a profili di obbligazione di fare nella permuta; la Corte ha ritenuto irrilevante per la sorte del rogito la mera asserzione di adempimento se non provato il rapporto causale tra preliminare e rogito.
Norma sull'indebito oggettivo; la Corte ha ritenuto che l'azione di ripetizione proposta dopo la dichiarazione di fallimento fosse inopponibile ai creditori e, dato l'esito probatorio, non configurabile nei confronti del fallimento.
Richiamato nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che non ricorresse il vizio di cui all'art.384 (vizi di motivazione) nella sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma relativa al contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo richiesto al ricorrente.
Massime di principio
- La nullità di un preliminare non travolge automaticamente atti successivi (rogiti) compiuti da un terzo proprietario: è necessario provare il collegamento negoziale/causale tra preliminare e atto successivo per ottenere l'annullamento di quest'ultimo.
- La valutazione del collegamento tra contratti è questione di merito: la Cassazione sindaca il rispetto dei criteri ermeneutici e la coerenza logico-motivazionale, non la diversa ricostruzione fattuale del giudice di merito.
- Chi censura in Cassazione violazioni del principio di non contestazione o omissioni probatorie deve specificare e trascrivere le domande e le difese di merito invocate; la mancanza di specificazione rende le censure inammissibili.
- Una comunicazione del curatore fallimentare che accenna a un "avvenuto" trasferimento non è di per sé prova del vincolo causale col preliminare: occorre dimostrare come e perché l'atto finale costituisca esecuzione del preliminare.
- Le pretese restitutorie o di ripetizione di indebito afferenti beni che riguardano soggetti falliti devono essere valutate con attenzione rispetto al momento di proposta e alla sede di insinuazione: molte azioni sono inopponibili ai creditori se proposte dopo la dichiarazione di fallimento.
- L'ordine di rinvio dalle Sezioni Unite per esaminare la nullità rilevabile d'ufficio vincola il giudice del rinvio sulla questione da esaminare, ma non obbliga a disporre automaticamente un rimedio (es. restituzione): il rimedio dipende dall'esito dell'accertamento e dalla situazione giuridica concreta.
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