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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31239/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sanzione pecuniaria irrogata dalla Consob (C. 50.000 ciascuno) per violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 58/1998, contestando: a) la decadenza del potere sanzionatorio per il superamento del termine di 360 giorni previsto dal regolamento Consob n. 12697/2000; b) la carenza del contraddittorio e l'illegittimità del procedimento sanzionatorio; c) l'errata applicazione del regime transitorio introdotto dalla delibera Consob n. 19158/2015; d) profili relativi al merito sostanziale delle contestazioni (omessa vigilanza del collegio sindacale in relazione alla cessazione dell'amministratore delegato Matrone e all'assegnazione dell'incarico di consulenza, nonché al parere rilasciato sull'investimento in Visibilia), nonché questioni interpretative con riguardo a IAS 24 e alla nozione di parte correlata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in cassazione. Ha confermato che: il termine dei 360 giorni previsto dal regolamento interno Consob non ha natura perentoria ai sensi della L. n. 689/1981, pertanto il superamento del termine non invalida il provvedimento sanzionatorio; il procedimento Consob è conforme ai principi del contraddittorio ove sia assicurata la possibilità di sindacato pieno in sede giurisdizionale; la delibera Consob n. 19158/2015 è applicabile in regime transitorio ai procedimenti pendenti la cui fase istruttoria era conclusa; sul merito la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che, valutata nella sostanza, l'operazione di conferimento dell'incarico a Bridge Management/consulenza connessa al dott. Matrone e l'investimento in Visibilia potevano essere qualificate come operazioni con parte correlata e che il collegio sindacale non aveva svolto adeguata attività di vigilanza/informativa, giustificando la sanzione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) - art. 149, art. 187-septies, art. 187-ter/187-quater, art. 193, art. 195

    L'art. 149 impone il dovere di vigilanza del collegio sindacale; le violazioni di tale dovere possono integrare responsabilità sanzionatoria ai sensi dell'art. 193. Le norme del TUF relative ai procedimenti sanzionatori sono valutate nella loro disciplina sostanziale e procedurale dal giudice ordinario che sindaca anche gli atti presupposti.

  • Legge n. 689 del 1981

    Principio secondo cui i procedimenti sanzionatori amministrativi si regolano, per la loro natura, dalla L. 689/1981: ne deriva che i termini procedimentali fissati da regolamenti interni non possono derogare al quadro della 689/1981 e che il termine di conclusione non assume automaticamente natura perentoria salvo diversa norma di rango pari.

  • Legge n. 241 del 1990 (art. 2 e art. 21-octies)

    La Corte precisa che il procedimento sanzionatorio non rientra nell'ambito tipico della L. 241/1990 quando è regolato dalla L. 689/1981; l'art. 21-octies ha effetti specifici in materia di impugnazione ma non trasforma i termini interni del procedimento Consob.

  • Delibera Consob n. 12697/2000 (regolamento sanzionatorio)

    Il termine di 360 giorni fissato dal regolamento Consob per la conclusione del procedimento non è considerato perentorio dalla Corte: un regolamento interno non può modificare la disciplina derivante dalla L. 689/1981.

  • Delibera Consob n. 19158/2015 (riforma procedurale e regime transitorio)

    La disposizione transitoria (art. 2, comma 2) si applica ai procedimenti pendenti la cui fase istruttoria era conclusa alla data di entrata in vigore e ha esteso maggiori garanzie di difesa, senza introdurre retroattività sostanziale delle sanzioni.

  • Delibera Consob n. 17221/2010 (regolamento OPC - operazioni con parti correlate)

    Definisce la nozione di parte correlata e le procedure per le OPC; il giudice applica la disciplina guardando alla sostanza dell'operazione, non alla mera forma.

  • Regolamento UE n. 1126/2008 e principio contabile IAS 24

    Il principio IAS 24 è richiamato nella definizione allegata al regolamento Consob, ma non esclude automaticamente la qualificazione come operazione con parte correlata: serve valutazione di "normali rapporti d'affari" e del carattere sostanziale dell'operazione.

  • Legge n. 69 del 2009 (art. 7)

    Imposta alle autorità garanzie di disciplinare termini dei procedimenti; la Corte osserva però che l'introduzione di termini regolamentari non può contrastare il regime sostanziale dettato dalla L. 689/1981.

  • Costituzione (art. 24, art. 97, art. 25)

    Richiamate le garanzie del giusto processo (art. 24) e i principi di buon andamento (art. 97); la Corte ritiene non fondata la questione costituzionale invocata in ordine alla necessità di termine perentorio, posto che la prescrizione della L. 689/1981 pone limiti temporali complessivi.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6) e giurisprudenza CEDU (es. Grande Stevens)

    La Corte conferma che l'art. 6 CEDU non è violato quando l'autorità amministrativa adotta un provvedimento sanzionatorio impugnabile davanti a un giudice terzo e pienamente competente; le sanzioni amministrative non necessariamente assumono natura penale CEDU.

  • Codice Civile (art. 2385, art. 2391-bis, art. 2407, art. 2393, art. 2409)

    Norme societarie richiamate: decorrenza delle dimissioni (art. 2385), funzioni e doveri del collegio sindacale e obblighi di trasparenza/relazione (art. 2391-bis e correlati); la Corte richiama l'ampiezza dei poteri d'indagine e il dovere di vigilanza dei sindaci.

Massime di principio

  • Il termine per la conclusione del procedimento fissato da un regolamento interno (es. 360 giorni nel regolamento Consob) non assume automaticamente natura perentoria rispetto al regime della L. n. 689/1981: il superamento del termine non determina di per sé l'invalidità del provvedimento sanzionatorio.
  • I procedimenti amministrativi preordinati all'irrogazione di sanzioni sono disciplinati dalla L. n. 689/1981; le regole procedurali interne che vorrebbero derogare a tale quadro hanno efficacia limitata.
  • La verifica della legittimità del provvedimento sanzionatorio da parte del giudice ordinario può estendersi agli atti e regolamenti presupposti: il giudice civile che decide sull'opposizione alla sanzione può sindacare anche gli atti regolamentari funzionalmente collegati.
  • La riserva di giurisdizione amministrativa su atti regolamentari non impone automaticamente la sospensione del giudizio civile quando il giudizio amministrativo riguarda interesse legittimo e non diritti soggettivi il cui deciso inciderebbe logicamente sul giudicato civile.
  • La tutela del contraddittorio ai sensi della CEDU è soddisfatta quando il provvedimento amministrativo è impugnabile davanti a un giudice terzo, indipendente e con piena giurisdizione; ergo l'assenza di "contraddittorio rafforzato" in fase amministrativa non vale necessariamente a invalidare la sanzione.
  • In materia di operazioni con parti correlate prevale l'analisi della sostanza sull'apparenza: dimissioni contestuali o forme formali non escludono la qualità di parte correlata se, nella sostanza, l'operazione è riconducibile a un dirigente con responsabilità strategiche.
  • Il collegio sindacale ha un ampio potere-dovere di indagine: la responsabilità sanzionatoria può scattare anche per omesso o inadeguato esercizio dei poteri di vigilanza, indipendentemente dall'effettivo danno economico alla società.
  • Le disposizioni transitorie che ampliano facoltà difensive (es. delibera Consob n. 19158/2015) possono applicarsi ai procedimenti pendenti al fine di garantire conoscenza della relazione finale e la possibilità di deduzioni, senza introdurre retroattività sostanziale delle sanzioni.
  • L'applicazione di principi contabili internazionali (IAS 24) richiede valutazione fattuale: la semplice esistenza di un amministratore comune non esclude automaticamente l'operazione dalla disciplina delle parti correlate quando non si tratti di normali rapporti d'affari.

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