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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31312/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia verteva sulla illegittima demolizione di una soletta, travi e tubazioni in un immobile a Milano. L'Innominato S.p.a. impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna al ripristino, deducendo in particolare la violazione dell'integrità del contraddittorio e del litisconsorzio necessario per l'assenza o la successiva estromissione di ABF Leasing S.p.a. (proprietaria originaria). Si contestava che la rinuncia agli atti della parte attrice nei confronti di ABF Leasing, accettata solo da quest'ultima, non poteva valere a estromettere un litisconsorte necessario e che, conseguentemente, il processo sarebbe dovuto estinguersi. Altri motivi includevano la presunta inutilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel primo giudizio annullato, questioni di legittimazione attiva/passiva fondate sul regolamento condominiale e vari profili di error in procedendo e omesso esame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da L'Innominato S.p.a. sia il ricorso incidentale di Immobiliare Sagra S.r.l.. Ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi (fra cui l'omesso esame di eccezioni processuali quando non configurabili come 'fatti storici' per l'art. 360, n.5 c.p.c.). Sotto il profilo sostanziale la Corte ha condiviso la valutazione del giudice d'appello secondo cui è intervenuto un fatto sopravvenuto (la vendita/riscatto dell'immobile da parte di ABF Leasing a Immobiliare Sagra) che ha fatto venire meno l'utilità della partecipazione di ABF Leasing al giudizio; perciò l'estromissione non ha determinato l'estinzione del processo. La Corte ha altresì ritenuto utilizzabile la consulenza tecnica già acquisita, considerato che nel giudizio di rinvio il contraddittorio è stato comunque garantito e che le parti potevano chiederne la rinnovazione o proporre controdeduzioni. Sono state condannate le ricorrenti alle spese e respinti i richiami interpretativi sul regolamento condominiale e su altri profili di diritto sostanziale e processuale.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Riferita alla valutazione della qualità di litisconsorte necessario al momento dell'introduzione della domanda; la Corte rileva che la qualità può essere formalmente giudicata ma che un fatto sopravvenuto (perdita della titolarità dell'immobile) può incidere sull'utilità della sua permanenza in causa.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'estromissione per difetto d'integrazione del contraddittorio; la Corte ha considerato che l'applicazione formale dell'art. 306 deve conciliarsi con il principio del giusto processo e della ragionevole durata (art. 111 Cost.) evitando proliferazione di processi inutili.

  • art. 307 c.p.c.

    Invocato dalle appellanti per chiedere l'estinzione del processo per inattività; la Corte ha ritenuto che l'estinzione non fosse giustificata dato che la riassunzione e la successiva evoluzione (vendita del bene) hanno reso superflua la presenza di ABF Leasing.

  • art. 324 c.p.c.

    Riguarda il giudicato sulla qualità di litisconsorte necessario: la Corte riconosce il giudicato sulla pronuncia precedente ma conclude che il fatto sopravvenuto ne può ridimensionare gli effetti sostanziali.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla rimessione della causa al giudice di primo grado dopo annullamento; la Corte valuta la corretta esecuzione dell'ordine di integrazione e della riassunzione.

  • art. 100 c.p.c.

    Riferito alla necessità dell'interesse ad impugnare: la Corte ha confermato che le ricorrenti non hanno dimostrato un interesse concreto che giustificasse l'annullamento per la materia processuale dedotta.

  • art. 162 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza ove essa non riguardi un fatto 'storico' secondo la giurisprudenza sul n.5 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c. (n.3, n.4, n.5)

    Richiamato per le censure in Cassazione: la Corte ha delimitato l'utilizzo dei diversi motivi di cassazione (error in procedendo, omesso esame di fatto storico) e dichiarato inammissibili le doglianze processuali che non rientrano nei parametri di tali norme.

  • art. 111 Cost.

    Principio-guida nella lettura delle norme processuali: la Corte richiama il diritto a un giusto processo e alla ragionevole durata quale criterio di bilanciamento, giustificando scelte volte a evitare un inutile moltiplicarsi dei processi.

  • artt. 1120 e 1122 c.c.

    Citate nelle doglianze sulla natura delle parti comuni e delle modifiche delle strutture; la Corte ha ritenuto che le contestazioni siano di merito e insuscettibili di sindacato in sede di legittimità senza adeguata censura dei criteri ermeneutici.

  • art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e successive modifiche)

    Richiamato in ordine al contributo unificato e alla sua possibile maggiorazione per i ricorsi; la Corte dispone il relativo adempimento ove dovuto.

Massime di principio

  • La qualifica di litisconsorte necessario accertata in una sentenza può convivere con l'effetto di fatti sopravvenuti: la perdita della titolarità del bene da parte del litisconsorte originario può rendere superflua la sua partecipazione e legittimare la sua estromissione senza che ciò implichi automaticamente l'estinzione del processo.
  • La rinuncia agli atti di una parte e la sua accettazione non producono automaticamente l'estinzione del processo se sussistono fatti sopravvenuti o se altri soggetti, già in causa o subentranti, permettono l'efficace decisione della controversia; l'annullamento formale di atti processuali non deve condurre a una moltiplicazione irragionevole dei procedimenti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio eseguita in un giudizio poi annullato può comunque essere utilizzata nel giudizio di rinvio se il contraddittorio è stato effettivamente garantito o se le parti hanno la possibilità di chiedere la rinnovazione o di presentare controdeduzioni; non è sempre necessaria la ripetizione automatica dell'istruttoria.
  • Le eccezioni processuali devono essere formulate sotto la corretta fattispecie di gravame in Cassazione: errori in procedendo e omesso esame di fatti vanno inquadrati nei relativi numeri dell'art. 360 c.p.c. o risultano inammissibili quando non configurano un 'fatto storico' rilevante.
  • Il principio del giusto processo e della ragionevole durata (art. 111 Cost.) guida l'interpretazione delle norme processuali: i giudici possono privilegiare soluzioni che evitino inutili duplicazioni di lavori giudiziari quando ciò non pregiudica le garanzie difensive delle parti.

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