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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31314/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, erede di Franco Mosca, contestava il mancato risarcimento per fatti ritenuti estorsivi e raggiri: il Villa Santa avrebbe ottenuto da Mosca ingenti somme (prima 438.000 euro in titoli, poi assegni per 4.000.000 e 1.000.000) promettendo favori (nomina ad amministratore delegato) e minacciando conseguenze qualora Mosca non avesse firmato riconoscimenti di debito e rilasciato dichiarazioni favorevoli. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di Mosca e respinto la riconvenzionale del Villa Santa; in appello il Villa Santa aveva ottenuto l'accoglimento del motivo di prescrizione relativo alla domanda principale (danno da illecito), mentre la corte d'appello aveva confermato il rigetto della riconvenzionale per difetto di prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Rossi (erede) e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Villa Santa. I motivi di cassazione della ricorrente sono stati considerati in gran parte inammissibili per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e per errata deduzione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. La Corte ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente dichiarato la prescrizione del diritto al risarcimento e che le produzioni tardive in appello (es. notificazione dell'ADR/verbale di mediazione) non potessero essere valorizzate. Anche le censure del ricorso incidentale sono state ritenute inammissibili per genericità e per omessa puntuale indicazione degli atti e delle critiche. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Critica dell'omessa pronuncia: la ricorrente lamentava omissione di pronuncia su eccezioni; la Corte ha applicato il principio che l'omessa pronuncia va dedotta con precisione e che il ricorso non ha provato l'effettiva proposizione dell'eccezione in appello.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Norma applicata per dichiarare inammissibili i motivi di cassazione che non indicano specificamente gli atti e le parti degli atti impugnati: la Corte ha ritenuto che molti motivi fossero generici e non rispettassero l'onere di specificazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiesta di indicare con riferimento alla sentenza i punti che si censurano: la Corte ha escluso censure fondate su elementi 'al di fuori' del contenuto della sentenza o svolte in modo generico.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiesta di valutazione delle prove e dei mezzi di prova: la Corte ha ritenuto che le doglianze circa la valutazione dei documenti prodotti tardivamente non erano adeguatamente specificate per la cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiama le regole sulla produzione e sulla prova nel processo d'appello; la Corte ha osservato che produzioni tardive in appello non possono essere valorizzate senza adeguata giustificazione.

  • art. 2934 c.c.

    Norma richiamata in relazione all'effetto interruttivo o estintivo della prescrizione (sul tema della prova dell'interruzione tramite procedura di mediazione): la Corte ha ritenuto insufficiente la prova prodotta tardivamente.

  • art. 2943 c.c.

    Rinvio alle regole sulla prescrizione in generale; la Corte ha riaffermato che l'onere di provare comunicazioni/attività idonee ad interrompere la prescrizione grava su chi ne deduce l'interruzione e che non sono ammesse deduzioni generiche in cassazione.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020

    Citata per giustificare il procedimento in camera di consiglio a causa della mancata richiesta di discussione orale (procedimento partecipato per via scritta).

  • art. 360-bis, n. 2 c.p.c.

    Richiamata indirettamente nella valutazione di decisività dei motivi: la Corte osserva che il motivo doveva essere decisivo rispetto al dispositivo a motivo della sua rilevanza ai sensi della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Richiamato con riferimento all'annotazione sul dispositivo che giustifica l'eventuale pagamento di somme da parte del ricorrente in relazione a contributi/costi di registro ecc.

Massime di principio

  • In cassazione è fondamentale rispettare l'onere di specificazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.: i motivi vaghi o che rinviano genericamente ad atti sono inammissibili.
  • Le censure ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. devono riferirsi al contenuto della sentenza impugnata; non è possibile fondare il motivo su elementi 'al di fuori' della motivazione senza adeguata indicazione.
  • La prova dell'interruzione della prescrizione mediante procedure alternative (es. mediazione/ADR) deve essere tempestivamente prodotta e documentata; produzioni tardive in appello possono essere dichiarate inammissibili e non interrompono la prescrizione.
  • Se la corte d'appello dichiara la prescrizione sulla base degli elementi emersi, la cassazione non interviene se i motivi sono inesatti o generici; è necessario mostrare l'errore di diritto o la mancanza totale di prova a sostegno della statuizione.
  • Le domande riconvenzionali o le eccezioni difensive richiedono specifica allegazione e prova della condotta dedotta; affermazioni generiche di perdita per investimenti senza descrizione e prova sono destinate al rigetto.
  • Quando in primo grado viene disattesa una richiesta istruttoria, in appello il gravame deve mostrare chiaramente la censura di quella decisione, non limitandosi a riproporre le stesse istanze senza argomentazione specifica.
  • La compensazione delle spese può essere disposta se vi è reciproca soccombenza o esito parziale che non favorisca nettamente una parte.

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