Cassazione Civile, Sentenza n. 31313/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
CdT impugna l'escussione di due polizze fideiussorie prestate da COFACE a garanzia degli obblighi assunti da PLG (con CdT obbligata in solido) nei confronti di DS a seguito di una gara per la concessione di licenze sui marchi militari. Le domande erano: accertare l'insussistenza del diritto di DS di escutere le polizze; in subordine declarare estinte le garanzie ai sensi dell'art. 1956 c.c. (perché si tratterebbe di obbligazioni future e DS avrebbe concesso ulteriore credito pur conoscendo il deterioramento economico di PLG); in ulteriore subordine far dichiarare estinto il diritto di COFACE di agire in regresso verso CdT. Questioni principali: qualificazione delle polizze (contratto autonomo di garanzia vs fideiussione), applicabilità dell'art. 1956 c.c., oggetto delle polizze (se includevano i minimi garantiti), sussistenza dell'inadempimento di PLG, dedotta frode/exceptio doli nell'escussione e rispetto dei limiti previsti dal codice degli appalti (d.lgs. 163/2006).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di CdT e ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso incidentale di COFACE. Sono state confermate le valutazioni dei giudici di merito: le polizze sono qualificabili come contratti autonomi di garanzia (quindi escludibile, secondo la ricostruzione, l'applicabilità di alcuni istituti tipici della fideiussione), non è applicabile l'art. 1956 c.c. perché le obbligazioni garantite erano già previste dal contratto originario e non è stato provato che DS avesse concesso ulteriore credito pur conoscendo il peggioramento economico di PLG; è stato riconosciuto l'inadempimento di PLG (anche documentato dall'ammissione al passivo fallimentare di una rilevante somma) e quindi legittima l'escussione; l'eccezione di dolo/escussione fraudolenta non è stata accertata per mancanza di prove; la questione dei massimali prevista dal codice degli appalti è stata valutata dal giudice d'appello (richiamato lo svincolo progressivo previsto dall'art. 113 d.lgs. 163/2006). Entrambe le società ricorrenti (CdT e COFACE) sono condannate al pagamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 1956 cod. civ.
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la liberazione del fideiussore in caso di finanziamenti successivi al deterioramento delle condizioni economiche del debitore: la Corte ha confermato che per applicarla è necessario provare sia il carattere "futuro" dell'obbligazione sia che il creditore abbia, consapevolmente, concesso ulteriore credito nonostante il peggioramento; nel caso concreto tali condizioni non sono state provate e l'obbligazione fu ritenuta già esistente all'atto del contratto.
art. 1957 cod. civ.
Richiamato come norma che può essere esclusa dalla clausola "a prima richiesta"; la presenza della rinuncia all'applicabilità dell'art. 1957 nelle polizze è indice orientativo della natura autonoma della garanzia.
art. 1945 cod. civ.
Riferimento normativo relativo alle eccezioni opponibili al garante; la Corte ha osservato che l'assenza nell'atto di polizza della rinuncia espressa a tutte le eccezioni non è determinante se sussistono altri elementi indicativi di autonomia della garanzia.
art. 1944 cod. civ.
Beneficio della preventiva escussione: la rinuncia a tale beneficio indicata nelle polizze è stata valutata come elemento a favore della qualificazione come contratto autonomo di garanzia.
art. 113 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
collegamento funzionale della garanzia ai pagamenti effettuati nel corso dell'esecuzione del contratto
Richiamato per il principio dello svincolo progressivo della garanzia fideiussoria e per i limiti percentuali del massimale; la Corte ha ritenuto che l'eventuale profilo relativo al massimale sia stato considerato dal giudice d'appello e non sufficiente a cambiare l'esito.
art. 75 d.lgs. 163/2006
Richiamato nella parte relativa alla possibile riduzione del massimale per operatori qualificati; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse decisiva per ribaltare la qualificazione delle polizze né l'accertamento dell'inadempimento.
art. 5 Trattato UE
Richiamato dalla ricorrente sul principio di proporzionalità in relazione all'entità della garanzia; la Corte non ha ritenuto che il richiamo potesse mutare la qualificazione e la legittimità dell'escussione nel caso concreto.
sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione 18 febbraio 2010, n. 3947
Giurisprudenza di riferimento che traccia i confini tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia: indicazioni su elementi indiziari ("a prima richiesta", rinuncia all'applicabilità dell'art. 1957, rinuncia ad eccezioni) e principio secondo cui tali elementi sono indicativi ma non devono coesistere necessariamente.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di ricorso per cassazione)
Norma processuale richiamata per inquadrare i motivi di impugnazione (violazione di legge, vizio di motivazione, omesso esame di fatto decisivo, nullità per omessa pronuncia ecc.); la Corte ha rigorosamente valutato ammissibilità e fondatezza dei singoli motivi.
artt. 331, 332, 334, 325, 366, 370, 371 cod. proc. civ.
Richiamati in tema di impugnazioni incidentali e loro termini; la Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso incidentale di COFACE, applicando la giurisprudenza secondo cui le regole dell'impugnazione tardiva valgono solo per l'incidentale in senso stretto.
art. 91 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali; la Corte ha ritenuto corretta l'imputazione delle spese a carico delle ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Per distinguere una polizza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia non è necessario che siano presenti tutte le formule tipiche: clausole come il pagamento "a prima richiesta" e la rinuncia alla preventiva escussione o all'applicabilità dell'art. 1957 c.c. sono indizi forti ma vanno valutati nel complesso del testo contrattuale e del comportamento delle parti.
- L'art. 1956 c.c. (liberazione del fideiussore per finanziamenti successivi al peggioramento economico del debitore) richiede la concreta prova di due elementi: (i) che le obbligazioni garantite siano "future" rispetto alla costituzione della garanzia; e (ii) che il creditore abbia, con consapevolezza del peggioramento, accordato ulteriore credito al debitore. L'onere della prova grava sul fideiussore che invoca la norma.
- La qualificazione della garanzia e la valutazione dell'inadempimento sono questioni di fatto e di interpretazione contrattuale che il giudice di merito decide sulla base dei documenti: la Cassazione non riesamina tali valutazioni se adeguatamente motivate.
- L'escussione di una polizza può essere contrastata con l'eccezione di dolo solo se la parte che la invoca fornisce prove concrete e specifiche della condotta fraudolenta; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
- Nel contesto degli appalti pubblici, i limiti quantitativi delle garanzie e lo svincolo progressivo (art. 113 d.lgs. 163/2006) devono essere considerati, ma la loro rilevanza concreta dipende dalla struttura della garanzia e dall'oggetto del contratto garantito.
- I termini e le regole per proporre ricorsi incidentali sono stringenti: un 'ricorso adesivo' che non abbia i caratteri dell'incidentale in senso stretto può essere dichiarato tardivo se non notificato nei termini; va valutata la natura dell'impugnazione (adesiva vs incidentale in senso stretto) prima di dichiararne l'ammissibilità.
- Il ricorrente che contesta l'ammontare del credito garantito o la legittimità della escussione dovrebbe chiedere e documentare in modo puntuale l'accertamento del quantum (eventualmente con c.t.u.) già nei gradi di merito, perché omissioni in tal senso possono comportare il mancato accoglimento della questione in cassazione.
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