Cassazione Civile, Sentenza n. 31242/2021 del 03/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva rigettato il loro appello avverso la pronuncia del Tribunale di Chiavari che aveva costituito una servitù coattiva di passaggio a favore di taluni attori (Teresa Pendola e altri) a carico dei fondi della famiglia Pendola e di altri, con pagamento di indennità. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1051 c.c. perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'interclusione relativa dei fondi dei ricorrenti; (2) carenza del requisito finalistico per la servitù coattiva (uso agricolo/abitativo necessario); (3) illegittimità della costituzione della servitù coattiva in quanto il tracciato interessa anche terreno demaniale/comunale (impossibilità di imporre ampliamenti sul demanio pubblico); (4) violazione dell'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 c.c. per le aree adibite a giardino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi primo e terzo, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha ritenuto che: (i) l'esistenza di un accesso percorribile (anche se solo pedonale tramite stradelli comunali) esclude in radice la fattispecie di "interclusione" ai sensi dell'art. 1051 c.c.; (ii) non è possibile che il giudice, decidendo una domanda di servitù coattiva, disponga l'ampliamento di un tratto che insiste su terreno pubblico/comunale: la servitù coattiva non può essere costituita nei termini stabiliti dalla Corte d'appello se parte del percorso interessa beni demaniali, e l'azione non può avere effetto verso il Comune per costringere quest'ultimo ad atti di natura discrezionale; (iii) laddove l'accesso esistente sia semplicemente inadatto, la rimedio giuridico più appropriato può essere l'art. 1052 c.c., ma l'azione deve coinvolgere i proprietari di tutti i fondi necessari per costituire il passaggio nella sua interezza. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova per un nuovo esame secondo i principi indicati; le spese del giudizio di legittimità sono regolate con il rinvio.
Norme richiamate
La norma disciplina la servitù coattiva per fondi interclusi: la Corte chiarisce che l'interclusione richiede l'assenza di un accesso alla via pubblica o l'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio; l'esistenza di accesso percorribile esclude l'interclusione. L'esenzione per aree adibite a giardino prevista dall'ultimo comma non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto (motivo assorbito).
Regola la costituzione coattiva di passaggi quando il fondo non è intercluso ma l'accesso esistente è inadatto o insufficientemente ampliabile: la Corte indica che, se il rimedio riguarda ampliamento del passaggio su fondi privati adiacenti (non su aree pubbliche), l'azione può essere proposta nei confronti dei proprietari confinanti secondo questo articolo.
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 9685/2013
Principio richiamato: l'azione per servitù coattiva deve riguardare il passaggio nella sua interezza; non è ammissibile costituire una servitù solo per un tratto del percorso necessario lasciando l'opera incompleta o affidata a future integrazioni.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 167/1999 (richiamata giurisprudenzialmente)
Rilevazione giurisprudenziale: l'istituto della servitù di passaggio non è limitato alla prospettiva produttivistica ma accoglie anche esigenze abitative e valori della persona, ampliando l'ambito dei bisogni tutelabili.
Massime di principio
- Se esiste un accesso percorribile dal fondo alla pubblica via, anche se solo pedonale tramite stradelli comunali, normalmente non sussiste 'interclusione' ai sensi dell'art. 1051 c.c.; va valutato se l'accesso comporta un "dispendio eccessivo" per essere praticabile.
- Quando l'accesso esistente è inadeguato ma ampliabile solo su fondi privati contigui, la tutela del proprietario può trovare fondamento nell'art. 1052 c.c.; l'azione deve mirare a costituire il passaggio completo sui fondi privati interessati.
- Non è possibile che il giudice, con una domanda di servitù coattiva, imponga interventi sul terreno demaniale o comunale; contro la Pubblica Amministrazione occorrono strumenti diversi e l'azione giudiziaria non può sostituirsi all'esercizio di poteri discrezionali dell'ente.
- Un rimedio giudiziario che intenda creare un passaggio deve coinvolgere tutti i proprietari i cui fondi sono necessari per realizzare il percorso nella sua interezza; la costituzione solo di un tratto (che rimarrebbe incompleto senza l'adesione degli altri) è priva di possibilità giuridica.
- L'esenzione per aree adibite a giardino prevista dall'art. 1051 non è assoluta: va valutata concretamente nella fase di merito, ma la sua invocazione può essere assorbita se emergono profili più decisivi (es. assenza di interclusione o presenza di pubblico demanio).
- In casi simili, il giudice del rinvio dovrà verificare concretamente le caratteristiche dell'accesso (praticabilità, ingombri, possibilità di ampliamento), la titolarità dei tratti interessati (privati vs. pubblici) e la congruità del petitum rispetto alla normativa applicabile (1051 vs 1052).
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