Cassazione Civile, Ordinanza n. 24490/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva promosso accertamento tecnico preventivo contro la società costruttrice dell'edificio, lamentando vizi e difetti di costruzione e, dopo plurime contestazioni stragiudiziali e richieste di eliminazione dei difetti e di risarcimento, aveva introdotto giudizio chiedendo la condanna dell'appaltatrice ex art. 1669 c.c. al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ritenendo tardive le eccezioni di prescrizione e decadenza perché sollevate solo alla prima udienza nel giudizio di merito, e aveva qualificato i difetti come gravi difetti ex art. 1669 c.c.; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società appaltatrice ha dedotto: omessa pronuncia/omesso esame sull'eccezione di prescrizione già sollevata nell'ATP; violazione dell'art. 1669 c.c. sulla decorrenza della prescrizione, sostenendo che la prima denuncia dei vizi fosse anteriore e che il ricorso per ATP fosse tardivo; erronea individuazione di un termine decennale per riconoscimento del difetto e sovrapposizione tra garanzia ex art. 1669 e diverso obbligo di facere; ultrapetizione per avere la condanna risarcitoria riguardato un obbligo di eliminazione dei vizi non domandato; omessa pronuncia e motivazione apparente sulla sussunzione dei vizi nei gravi difetti; falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. perché i difetti non avrebbero interessato l'intero fabbricato né le parti strutturali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che l'eccezione di prescrizione formulata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo non produce effetti nel successivo giudizio di merito, che non costituisce una riassunzione dell'ATP; pertanto, per l'eccezione non rilevabile d'ufficio valeva comunque il termine di cui all'art. 166 c.p.c. nel giudizio di merito. Da ciò ha tratto l'assorbimento dei motivi secondo e terzo, fondati sulla tempestività dell'eccezione. Ha respinto il quarto motivo affermando che, in azione ex art. 1669 c.c., il giudice può condannare l'appaltatore sia al pagamento del costo delle opere di eliminazione dei vizi sia alla loro esecuzione in forma specifica, senza ultrapetizione. Ha ritenuto infondato il quinto motivo perché la Corte d'appello aveva comunque motivato sul punto e, comunque, la dedotta insufficienza motivazionale non era censurabile nei termini prospettati; ha dichiarato il quinto e il sesto motivo inammissibili per difetto di interesse, poiché il ricorrente non aveva spiegato quale concreta utilità sarebbe derivata da una diversa qualificazione dei vizi ai sensi dell'art. 1667 o dell'art. 1669 c.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti consente il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; la domanda di pagamento del costo di eliminazione dei vizi rientra nel titolo risarcitorio previsto dalla norma
richiamato dalla ricorrente come norma sulla garanzia per difformità e vizi, ma ritenuto non decisivo ai fini della tempestiva eccezione nel merito
il termine per proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio nel giudizio di merito opera anche se l'eccezione è stata già sollevata nell'ATP
l'accertamento tecnico preventivo ha natura provvisoria e strumentale e non pregiudica le questioni di ammissibilità e rilevanza nel giudizio di merito
richiamato quale regola generale della risarcibilità in forma specifica nei limiti dell'ammissibilità
la Corte esclude l'ultrapetizione e l'omessa pronuncia nei termini dedotti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la censura di motivazione apparente o insufficiente non è accolta nei termini prospettati
i motivi di ricorso che non mostrano una concreta utilità pratica sono inammissibili per difetto di interesse
art. 13 D.P.R. 115/2002, comma 1-quater
applicato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per ricorso totalmente infondato
Massime di principio
- L'eccezione non rilevabile d'ufficio proposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo non si trasferisce automaticamente nel successivo giudizio di merito: in quel giudizio l'eccezione deve essere ritualmente e tempestivamente riproposta nei termini processuali propri.
- L'ATP ha natura provvisoria e strumentale; non pregiudica le questioni di ammissibilità e rilevanza delle eccezioni nel merito, né vale come riassunzione del giudizio di cognizione.
- Nell'azione di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. il danneggiato può chiedere sia il costo delle opere necessarie per eliminare i difetti sia la loro esecuzione diretta, senza che ciò integri ultrapetizione quando la domanda sia sostanzialmente volta al risarcimento del danno da gravi difetti.
- La contestazione sulla qualificazione dei difetti ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 c.c. è inammissibile se il ricorrente non indica quale concreta incidenza pratica deriverebbe da una diversa sussunzione normativa.
- Un motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di interesse quando mira a una pronuncia priva di effetti utili sulla posizione sostanziale o processuale della parte.
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