Cassazione Civile, Ordinanza n. 02926/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di una cartella di pagamento per contributo unificato di euro 4.000, riferita a un giudizio promosso innanzi al TAR Piemonte in materia di appalti. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'amministrazione, ritenendo valida la notifica dell'invito di pagamento presso il domicilio eletto nel giudizio amministrativo. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso contro tale sentenza; tuttavia, in corso di causa, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi esattoriali e avendo pagato integralmente quanto dovuto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto l'estinzione del procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale e tempestiva la rinuncia al ricorso, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale ed effettuata dal difensore munito di specifico potere. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia. Ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione della controparte e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Quanto alle spese, ha osservato che, nel contesto della definizione agevolata che impone la rinuncia ai giudizi pendenti, la compensazione costituisce l'esito coerente con la ratio dell'istituto; nel caso concreto, tuttavia, non ha disposto alcuna regolamentazione delle spese perché la controparte era rimasta intimata. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'esito è stato di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
rinuncia intervenuta prima dell'adunanza camerale
La rinuncia al ricorso è rituale se presentata prima dell'adunanza camerale.
sottoscritta dal difensore munito di specifico potere
La rinuncia può essere validamente sottoscritta dal difensore se munito di specifico mandato.
il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese
La regola sulle spese va coordinata con la disciplina speciale della definizione agevolata; in linea generale la rinuncia può incidere sulle spese, ma il caso concreto ha portato a non disporne la regolazione per la contumacia/intimazione della controparte.
La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale
Non si applica quando la rinuncia non deve essere accettata dalla controparte; la Corte esclude che, nella fattispecie, fosse necessaria adesione della parte intimata.
art. 6, comma 2, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi
La disciplina della definizione agevolata impone al contribuente di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definibili; tale previsione è considerata eccezione alla regola ordinaria sulle spese e conduce alla loro compensazione.
Norma di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata come base della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio, trattandosi di norma sanzionatoria/eccezionale di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la previsione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio e determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- La rinuncia è valida se proposta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di specifico potere nella procura.
- Nell'ambito della definizione agevolata dei carichi esattoriali che richiede l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, la disciplina speciale si coordina con la regola sulle spese nel senso della compensazione, in quanto un aggravio di spese contrasterebbe con la ratio dell'istituto.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non si applica quando la decisione è di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02860/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02864/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02869/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02877/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02879/2024 del 31/01/2024
- ordinanza_civile · 31 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02883/2024 del 31/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →