Cassazione Civile, Ordinanza n. 28840/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società cliente aveva agito contro la propria fornitrice di energia elettrica per ottenere la restituzione di somme addebitate come addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ritenute indebitamente percepite. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La fornitrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha dedotto violazione della Direttiva 2008/118/CE, della Direttiva 2003/96/CE, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la disciplina applicabile dovesse essere letta alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e che non fosse dovuto il rimborso; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 1284 c.c., commi 1 e 4, e dell'art. 1 d.l. n. 192/2012, contestando l'applicazione del tasso di interesse di cui al comma 4 agli interessi dovuti sulla somma oggetto di ripetizione di indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando una recente linea di precedenti in fattispecie sovrapponibili, intervenuti dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, e ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata andava corretta nei termini indicati dalla giurisprudenza più recente. Ha inoltre respinto il terzo motivo, affermando che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. non si limita alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, compresa la ripetizione di indebito, almeno dal giorno della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE
Richiamata insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alle pronunce interne più recenti; i motivi fondati su tale direttiva sono stati rigettati alla luce dei precedenti sopravvenuti e della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nazionale di riferimento.
Direttiva 2003/96/CE
Richiamata nel secondo motivo di ricorso, ma non ha condotto all'accoglimento della censura.
art. 111 Cost.
Invocato nel primo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 12 preleggi
Invocato per l'interpretazione della disciplina europea e nazionale, ma la censura è stata rigettata.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.
Consente il rinvio integrale alla motivazione di un precedente conforme per giustificare la decisione.
Il comma 4 non è limitato alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma si applica anche ad obbligazioni derivanti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle; il saggio si applica agli interessi dovuti dal momento della domanda giudiziale, salvo diversa pattuizione delle parti.
art. 1 d.l. 9 novembre 2012 n. 192
Richiamato nel terzo motivo di ricorso, senza che la censura sia stata accolta.
La ripetizione di indebito comporta il sorgere dell'obbligazione di restituire e degli interessi almeno dal giorno della domanda.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'art. 1284, comma 4, c.c. non ha un ambito applicativo limitato alle sole obbligazioni contrattuali, ma opera anche quando il credito derivi da ripetizione di indebito o da altri fatti o atti idonei a generare l'obbligazione.
- Per stabilire se gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. siano dovuti occorre avere riguardo alla singola fattispecie obbligatoria dedotta in giudizio, con valutazione rimessa al giudice di cognizione e non al giudice dell'esecuzione.
- In presenza di una domanda di ripetizione di indebito, gli interessi sono dovuti quantomeno dal giorno della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., sicché il tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. può applicarsi al periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale.
- Quando esiste un orientamento giurisprudenziale recente e consolidato in fattispecie sovrapponibili, la Corte può richiamarne integralmente la motivazione per decidere il caso concreto e correggere, se necessario, la motivazione della sentenza impugnata.
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