Cassazione Civile, Ordinanza n. 27684/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da una compravendita immobiliare conclusa da una società acquirente con una società poi divenuta attrice in revocatoria, la quale deduceva il mancato pagamento del prezzo e il pregiudizio alle proprie ragioni creditorie. Il tribunale aveva accolto la revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarando inefficace il trasferimento dell'appartamento; in seguito la Corte d'appello, in diversa fase rescissoria dopo precedente cassazione, ha confermato l'inefficacia del contratto e ha respinto la domanda riconvenzionale di cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene, estendendo inoltre gli effetti della decisione all'amministratore giudiziario della società attrice. Il ricorrente ha proposto otto motivi: (1) nullità per violazione delle regole di composizione/riunione delle cause e del giudice naturale; (2) nullità per mancata tempestiva riassunzione e per vizi nella notifica e integrazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio; (3) omessa/insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi sulla revocatoria, sostenendo in particolare che l'ipoteca bancaria sull'immobile escludeva la consapevolezza del pregiudizio da parte dell'acquirente; (4) violazione delle norme sul giudizio di rinvio per avere esaminato questioni asseritamente assorbite; (5)-(6) vizio di motivazione e violazione degli artt. 2901, 2809 e 2897 c.c. in punto di incompatibilità tra revocatoria e condanna alla cancellazione dell'ipoteca; (7) violazione dell'art. 100 c.p.c. e della disciplina speciale sulle misure di prevenzione per l'estensione degli effetti della revocatoria all'amministratore giudiziario; (8) violazioni in punto di liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile la documentazione ex art. 372 c.p.c. e ha ritenuto regolare la notificazione ai contumaci ex art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, reputando infondati o inammissibili tutti gli otto motivi. In particolare ha escluso che la riunione dei procedimenti e l'asserita disomogeneità del giudice comportassero nullità, ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla riassunzione e sul contraddittorio perché il giudizio di rinvio era stato validamente instaurato almeno nei confronti di una parte e poteva essere integrato rispetto alle altre, ha considerato le censure sulla motivazione e sulla valutazione della consapevolezza del pregiudizio come richieste di riesame del merito non consentite in cassazione, ha ribadito che le questioni dichiarate assorbite possono essere riproposte nel rinvio e che il giudice di rinvio le aveva effettivamente esaminate, ha ritenuto non apparente la motivazione sul rapporto tra revocatoria e ipoteca, ha escluso l'errore nell'estensione degli effetti della revocatoria all'amministratore giudiziario perché la sua legittimazione era già stata riconosciuta e non più discussa, e ha dichiarato generiche e non autosufficienti le censure sulle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, intesa come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale e di inefficacia relativa dell'atto pregiudizievole nei confronti del creditore vittorioso
la Corte ne ha escluso l'utilizzabilità per la documentazione depositata, perché non relativa a nullità della sentenza impugnata né all'ammissibilità del ricorso o del controricorso
la notificazione effettuata secondo tale schema è stata ritenuta regolare, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte
l'inosservanza del principio di immutabilità del giudice istruttore o la trattazione da parte di giudice diverso, per esigenze interne dell'ufficio, è qualificata come mera irregolarità priva di nullità espressa
artt. 24 e 25 Cost.
invocati dal ricorrente a sostegno della censura sul giudice naturale e sulla nullità da riunione delle cause, ma ritenuti non violati
artt. 101, 102, 166, 307, 331, 342, 360, 366, 392 c.p.c.
richiamati per le censure processuali sul contraddittorio, sulla riassunzione, sull'appello incidentale, sui requisiti dei motivi di ricorso e sul giudizio di rinvio; la Corte ne ha fatto applicazione in senso restrittivo, dichiarando varie doglianze inammissibili
invocato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era congrua e sopra la soglia costituzionale
richiamato in relazione alla doglianza sull'interesse a proporre o accogliere l'estensione degli effetti della revocatoria; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile
richiamato in punto di spese di lite; la Corte ha ritenuto la liquidazione non censurabile per genericità delle doglianze
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. 575/1965
richiamata insieme alle modifiche successive per la disciplina delle misure di prevenzione e dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati
richiamata per il regime dei termini di riassunzione applicabile ratione temporis
richiamato per i criteri di liquidazione dei compensi professionali
richiamato per i criteri di liquidazione delle spese legali
Massime di principio
- La trattazione o riunione di cause connesse disposta in modo non perfettamente conforme all'organizzazione tabellare dell'ufficio integra, di regola, una irregolarità interna e non determina nullità del procedimento o della sentenza, salvo un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al decisum rescindente ma conserva il potere di riesaminare le questioni non coperte dal giudicato interno o espressamente rimesse; le questioni dichiarate assorbite possono essere riesaminate solo se tempestivamente riproposte.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste di vizio motivazionale o di violazione di legge quando la sentenza impugnata sia sorretta da argomentazione logica e coerente.
- Il motivo di ricorso deve contenere una critica effettiva e specifica alla decisione impugnata: la mera riproposizione di tesi difensive o enunciazioni generiche, senza confronto con la ratio decidendi, è inammissibile.
- L'azione revocatoria ordinaria produce inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del creditore che agisce, ma le doglianze sulla compatibilità tra revocatoria e ulteriori statuizioni patrimoniali devono essere formulate in modo specifico e non possono risolversi in una generica contestazione del merito.
- La regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.c. va valutata in base agli adempimenti essenziali richiesti dalla norma e dalla giurisprudenza costituzionalmente orientata, non essendo necessaria la prova di ogni dettaglio della consegna della raccomandata informativa.
- Le censure sulle spese di lite richiedono una puntuale indicazione dell'errore di calcolo o del parametro tariffario violato; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →