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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto Direttoriale del 24/11/2022, Rep. n. 12381 – Prot. n. 272194 Pos. VII/1, di annullamento ex artt. 21 octies, comma 1, e 21 nonies, comma 1, della L. 241/1990 dei verbali della Commissione giudicatrice e di contestuale revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della L. 241/90, della procedura di selezione di 1 Ricercatore a tempo determinato (Senior) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 - Settore Concorsuale 08/A3 – Codice procedura 2022_RTDB_DICA_2, comunicata all'odierna ricorrente in data 24/11/2022 con Nota, a firma del Responsabile del procedimento, decreto e nota di comunicazione contenuti in unico file pdf onnicomprensivo; b) della Relazione della Commissione giudicatrice del 17/11/2022, prot. 266915 del 18/11/2022, richiamata nel sopracitato decreto direttoriale, laddove - stando a quanto emerge dal medesimo decreto – è stata confermata dai Commissari la scelta di valutare separatamente le due pubblicazioni del candidato Misagh Ketabdari, contrassegnate dai numeri 2 e 8, rilevando due errori materiali (allo stato ignoti) nell'attribuzione dei punteggi alla pubblicazione numero 8 del controinteressato, e di ogni altra parte della stessa lesiva per la ricorrente, al momento non cognita; c) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi, anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti e che risultino lesivi dell'interesse della ricorrente all'avanzamento nel primo posto della graduatoria finale di merito ai fini della propria assunzione o, comunque, alla rinnovazione della valutazione dei candidati; con richiesta di ogni conseguente statuizione, idonea a rendere effettivo il giudicato secondo la previsione dell'art. 34 c.p.a., riconoscendo e precisando, in ragione della posizione soggettiva dedotta in giudizio, in tesi, che dalla decisione di annullamento consegua l'avanzamento dell'odierna ricorrente al primo posto della graduatoria finale di merito finalizzato all'assunzione o, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere condivisa tale tesi, la rinnovazione del segmento procedimentale di valutazione per il tramite di una Commissione esaminatrice in diversa composizione; B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ketabdari Misagh il 10/1/2023: in via principale: - rigetto del ricorso principale; -annullamento del D.D. rep. N. 12381 del 24/11/2022 con cui l'Amministrazione ha provveduto all'annullamento della procedura di selezione di 1 Ricercatore a tempo determinato (Senior) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 - Settore Concorsuale 08/A3 - Codice procedura 2022_RTDB_DICA_2, nella parte in cui sostiene erroneamente che le doglianze rappresentate nell'istanza di rettifica/annullamento in autotutela inviata dal dott. Ketadbari (prot. n. 258984 del 10/11/2022) non trovano riscontro, rigettando l'istanza di rivalutazione della propria posizione e di quella della dott.ssa Bressi e, per l'effetto confermare il precedente Decreto Direttoriale del 21/09/2022, Rep. n. 9113 – Prot. n. 216045 Pos. VII/1 di approvazione degli atti, che vedeva vincitore il Dott. Ketabdari; In subordine: - annullamento della Relazione finale del 19/09/2022 della Commissione giudicatrice e relativi allegati n. 1 (“motivato giudizio collegiale analitico sui titoli” e “motivato giudizio collegiale analitico sulla produzione scientifica”) e n. 2 (“graduatoria di merito”) nella parte in cui viola i criteri di valutazione definiti dalla Stessa Commissione e la Relazione della Commissione giudicatrice, del 17/11/2022, prot. 266915 del 18/11/2022, nella parte in cui, relativamente all'istanza del dott. Ketabdari Misagh, conferma la valutazione della dott.ssa Bressi Sara, nonché gli Allegati n.1 al I verbale (Criteri di valutazione e Criteri_bis), nella parte in cui nella definizione dei criteri non tengono conto dello specifico oggetto del Programma di Ricerca e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a concludere la procedura nel rispetto dell'interesse pubblico e di quello proprio del controinteressato. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Giustizia amministrativa202203265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale di annullamento in autotutela dei verbali della commissione e di revoca della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha impugnato il decreto direttoriale con cui il Politecnico di Milano ha annullato i verbali della commissione giudicatrice e contestualmente revocato la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, nonché la relazione della commissione che aveva confermato la valutazione separata di due pubblicazioni del candidato risultato vincitore, rilevando errori materiali nell'attribuzione dei punteggi. La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'avanzamento al primo posto della graduatoria ai fini dell'assunzione e, in subordine, la rinnovazione della valutazione da parte di una commissione in diversa composizione. Il candidato originariamente risultato vincitore ha proposto ricorso incidentale, chiedendo il rigetto del ricorso principale e l'annullamento del decreto di annullamento della procedura nella parte relativa alla propria istanza di autotutela; in subordine, ha contestato la relazione finale della commissione, i criteri di valutazione e la relazione successiva, deducendo la violazione dei criteri di valutazione e la mancata considerazione dello specifico oggetto del programma di ricerca. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori per verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione, imponendole di dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell'interesse e, in caso positivo, di aggiornare la situazione della vicenda mediante una breve memoria, indicando anche eventuali fatti o atti sopravvenuti e la necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre ordinato al Politecnico di Milano di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della parte onerata con riguardo alla dichiarazione sull'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    Richiamato nel decreto impugnato quale base normativa dell'annullamento dei verbali della commissione; l'ordinanza non ne valuta l'applicazione.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Richiamato nel decreto impugnato quale base normativa dell'annullamento in autotutela; l'ordinanza non ne valuta i presupposti.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato nel decreto impugnato quale base normativa della revoca della procedura; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.

  • art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010

    Individua la tipologia del posto di ricercatore oggetto della procedura selettiva; non è oggetto di interpretazione nell'ordinanza.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato nella domanda introduttiva per le conseguenti statuizioni idonee a rendere effettivo il giudicato; nessuna statuizione definitiva è adottata.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di chiarire la permanenza dell'interesse può rilevare ai fini dell'improcedibilità.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'acquisizione di chiarimenti e documentazione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può essere valutata come disinteresse attuale e inequivoco, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita una parte a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia amministrativa non ancora definita nel merito, il giudice può disporre che la parte ricorrente aggiorni la situazione della vicenda e rappresenti eventuali fatti o atti sopravvenuti, al fine di verificare la permanenza dell'interesse e di calendarizzare il giudizio.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente di depositare chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo, quando tali acquisizioni siano necessarie per assumere una decisione congruente.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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