Cassazione Penale, Sentenza n. 28435/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel corso di un giudizio per direttissima definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato ritenuto responsabile della detenzione di hashish e cocaina, con riqualificazione dell'originaria imputazione di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5. La sentenza di patteggiamento aveva inoltre disposto la confisca di telefoni cellulari e di una somma di denaro pari a 16.158,60 euro. Con tre ricorsi per cassazione, l'imputato ha dedotto: 1) la mancanza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 2) l'illegalità della confisca dei telefoni cellulari, sostenendo che, in presenza della sola detenzione di stupefacente ex art. 73, comma 5, non vi fosse base legale per la confisca; 3) l'illegittimità della confisca dei telefoni e del denaro perché disposta al di fuori del patto e in difetto dei presupposti di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza di patteggiamento, che dava conto del fatto contestato, della sua riqualificazione e delle fonti di prova, e osservando che il controllo ex art. 129 c.p.p. è consentito solo se dall'atto impugnato emerga in modo assolutamente evidente una causa di non punibilità. Ha inoltre rilevato che la censura era meramente assertiva e comunque eccedente i limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto fondata solo la doglianza relativa ai telefoni cellulari: era stata accertata la sola detenzione di stupefacente, non lo spaccio, e nella sentenza non era stata data alcuna specifica qualificazione dei telefoni come corpo del reato né era stato indicato un necessario nesso di strumentalità con il reato. Diversamente, la confisca del denaro è stata ritenuta legittima perché disposta in base all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 240-bis c.p., in attuazione del patto tra le parti, al quale l'imputato aveva aderito. In dispositivo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto, e ha dichiarato inammissibili i ricorsi nel resto.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
costituiva l'originaria imputazione, poi riqualificata in fatto di lieve entità
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie finale contestata e definita con patteggiamento, relativa alla detenzione di stupefacenti di lieve entità
il proscioglimento immediato può essere rilevato in sede di legittimità solo se la causa di non punibilità emerga in modo assolutamente evidente dal testo della sentenza impugnata
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita i motivi di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
base normativa della confisca del denaro disposta in esecuzione del patto
ulteriore base normativa della confisca del denaro
rileva implicitamente quale disciplina della confisca, ma nella motivazione è escluso che i telefoni fossero stati qualificati come corpo del reato
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la motivazione sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto è sufficiente quando la sentenza dia conto del fatto storico, della riqualificazione dell'imputazione e delle fonti di prova; il sindacato di legittimità sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è ammesso solo se la causa di non punibilità risulti in modo assolutamente evidente dal testo della decisione.
- Le doglianze contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti devono restare entro i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure meramente assertive o di stile non sono idonee a superare tali limiti.
- La confisca di beni diversi dal denaro richiede una specifica base legale e una motivazione che ne evidenzi la relazione con il reato: in mancanza di una qualificazione del bene come corpo del reato o di un nesso di strumentalità necessaria con il fatto contestato, la confisca non può essere mantenuta.
- Quando la confisca è espressamente pattuita tra le parti e trova fondamento in una previsione normativa applicabile, il consenso prestato dall'imputato nell'ambito del patteggiamento rende legittima la misura, nei limiti dell'accordo e della disciplina di legge.
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