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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28435/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel corso di un giudizio per direttissima definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato era stato ritenuto responsabile della detenzione di hashish e cocaina, con riqualificazione dell'originaria imputazione di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5. La sentenza di patteggiamento aveva inoltre disposto la confisca di telefoni cellulari e di una somma di denaro pari a 16.158,60 euro. Con tre ricorsi per cassazione, l'imputato ha dedotto: 1) la mancanza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 2) l'illegalità della confisca dei telefoni cellulari, sostenendo che, in presenza della sola detenzione di stupefacente ex art. 73, comma 5, non vi fosse base legale per la confisca; 3) l'illegittimità della confisca dei telefoni e del denaro perché disposta al di fuori del patto e in difetto dei presupposti di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza di patteggiamento, che dava conto del fatto contestato, della sua riqualificazione e delle fonti di prova, e osservando che il controllo ex art. 129 c.p.p. è consentito solo se dall'atto impugnato emerga in modo assolutamente evidente una causa di non punibilità. Ha inoltre rilevato che la censura era meramente assertiva e comunque eccedente i limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto fondata solo la doglianza relativa ai telefoni cellulari: era stata accertata la sola detenzione di stupefacente, non lo spaccio, e nella sentenza non era stata data alcuna specifica qualificazione dei telefoni come corpo del reato né era stato indicato un necessario nesso di strumentalità con il reato. Diversamente, la confisca del denaro è stata ritenuta legittima perché disposta in base all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 240-bis c.p., in attuazione del patto tra le parti, al quale l'imputato aveva aderito. In dispositivo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto, e ha dichiarato inammissibili i ricorsi nel resto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, la motivazione sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto è sufficiente quando la sentenza dia conto del fatto storico, della riqualificazione dell'imputazione e delle fonti di prova; il sindacato di legittimità sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è ammesso solo se la causa di non punibilità risulti in modo assolutamente evidente dal testo della decisione.
  • Le doglianze contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti devono restare entro i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure meramente assertive o di stile non sono idonee a superare tali limiti.
  • La confisca di beni diversi dal denaro richiede una specifica base legale e una motivazione che ne evidenzi la relazione con il reato: in mancanza di una qualificazione del bene come corpo del reato o di un nesso di strumentalità necessaria con il fatto contestato, la confisca non può essere mantenuta.
  • Quando la confisca è espressamente pattuita tra le parti e trova fondamento in una previsione normativa applicabile, il consenso prestato dall'imputato nell'ambito del patteggiamento rende legittima la misura, nei limiti dell'accordo e della disciplina di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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