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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26788/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava le condanne del Tribunale di Bologna per detenzione e porto di materiale esplosivo e per tentati furti ai danni di sportelli bancomat (fatti del febbraio 2011). Santagata deduce vizio di motivazione (illogicità e contraddittorietà), contestando la valorizzazione come elemento a suo carico di osservazioni difensive relative alla quantificazione della pena, la valutazione negativa della mancata indicazione di un alibi e la lettura complessiva degli elementi indiziari, nonché la mancata considerazione di un rapporto familiare che avrebbe potuto giustificare una conoscenza non partecipativa del piano delittuoso. Di Rosa articola tre motivi: (1) vizio di motivazione per presunta travisamento dei fatti e mancato esame critico di dichiarazioni testimoniali (Gaglianone) e di elementi incerti, (2) violazione di legge e omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e su documentazione medica prodotta, (3) errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. con riferimento al tempo trascorso dai precedenti e alla mancata considerazione della condizione attuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti siano, in larga parte, deduzioni fattuali o richieste di rivalutazione del compendio probatorio (censura tipicamente inammissibile in sede di legittimità). La Corte ha confermato che i giudici di merito hanno svolto una valutazione complessiva e congrua degli elementi indiziari (rilevamenti satellitari, riprese video, intercettazioni, materiale rinvenuto sul furgone, comportamento degli imputati, movimenti dei veicoli e testimonianze) e che le censure dei ricorrenti non dimostrano una manifesta illogicità della motivazione ma prospongono ricostruzioni alternative. Quanto alle questioni sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche in presenza di precedenti e di un quadro di personalità negativo; ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della recidiva e ha escluso vizi nell'applicazione dell'art. 99 cod. pen. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma prevista in base alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000, in mancanza di elementi che escludano la responsabilità della parte nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020

    Invocata per segnalare che non è stata presentata istanza di discussione orale e pertanto il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta; norma implementata per la disciplina del procedimento scritto in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui la manifestità dell'illogicità della motivazione va provata in modo non equivoco: la ricostruzione alternativa dell'imputato deve essere inconfutabile e non una semplice ipotesi plausibile.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sull'uso improprio di altri motivi per superare tali limiti.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Utilizzato per ribadire i criteri di valutazione della prova indiziaria: il giudice deve valutare gli indizi singolarmente e poi nel loro complesso; in Cassazione non è consentito un censura meramente atomistica degli indizi.

  • art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto della giurisprudenza che limita l'ammissibilità di doglianze che pretendano di impugnare la valutazione complessiva della prova procedendo per singoli elementi, specie laddove ciò serva a superare i limiti dell'art. 606.

  • art. 99 cod. pen.

    Citato dai ricorrenti in relazione alla valutazione dei tempi trascorsi dai precedenti e alla rilevanza per il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito in ordine alla valutazione della recidiva e del profilo della personalità, escludendo errori nell'applicazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nei principi che disciplinano il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice può basarsi sull'elemento che ritiene prevalente e non è obbligato a esaminare tutti gli elementi, potendo il diniego derivare dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'obbligo di versamento di una somma da parte del ricorrente in caso di inammissibilità, salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza dimostrare una manifesta illogicità o un palese travisamento del dato probatorio, sono inammissibili.
  • La valutazione della prova indiziaria deve essere compiuta in maniera unitaria e sinergica: il giudice di merito valuta la consistenza e l'intrinseca valenza dimostrativa dei singoli indizi e poi il loro effetto combinato; il ricorrente non può ottenere rinnovata valutazione in sede di legittimità salvo errori logico-giuridici evidenti.
  • La mancanza di un alibi o la mancata prospettazione di una ricostruzione alternativa plausibile può essere valorizzata dal giudice come elemento di supporto alla condanna, purché sia inserita in un quadro probatorio complessivo non contraddetto da riscontri concreti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo anche in presenza dell'assenza di elementi negativi formali, se mancano elementi positivi a favore dell'imputato; il giudice può fare affidamento su un singolo elemento ritenuto prevalente (es. precedenti) per motivare il diniego.
  • La recidiva può essere valorizzata unitamente al diniego delle attenuanti generiche: non costituisce un 'ne bis in idem' l'utilizzo dello stesso fatto (es. precedenti) per valutazioni distinte riguardanti istituti diversi.
  • Per contestare efficacemente la motivazione in Cassazione è necessario indicare con precisione quale elemento probatorio sia stato valutato in modo manifestamente illogico e fornire argomenti non meramente congetturali, basati sui dati processuali acquisiti.
  • Documenti medici o elementi nuovi rilevanti per il trattamento sanzionatorio devono essere specificamente dedotti e motivati in sede di merito perché la loro semplice produzione non garantisce automaticamente l'accoglimento della censura in Cassazione.

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