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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06399/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società fornitrice di prodotti ortofrutticoli aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti la compravendita con cui uno dei fratelli, debitore della società, aveva venduto all'altro fratello alcuni immobili. La società sosteneva di essere creditrice già al momento della vendita, che l'atto avesse sottratto i beni alla garanzia patrimoniale e che il venditore conoscesse il pregiudizio arrecato ai creditori. Il tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo l'operazione finalizzata a reperire liquidità per pagare debiti del venditore; la corte d'appello aveva invece accolto la revocatoria. In cassazione i due fratelli hanno proposto ricorsi identici, con sette motivi, lamentando soprattutto violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., erronea valutazione delle prove sulla destinazione del prezzo di vendita al pagamento di debiti scaduti, errata prova dell'eventus damni e del consilium fraudis, omesso esame di fatti decisivi, mancata integrazione del contraddittorio per asserito litisconsorzio necessario e statuizioni sulle spese e sulle restituzioni. Hanno inoltre contestato la tempestività della contestazione sulla scadenza di alcuni debiti e la qualificazione delle risultanze probatorie, inclusi assegni e giroconti bancari.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente rubricati come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato specifiche carenze di autosufficienza e di corretta censura della motivazione, tra cui la mancata considerazione integrale della ratio decidendi sul quinto motivo e l'insussistenza del litisconsorzio necessario denunciato. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria richiede la prova dei presupposti dell'inefficacia dell'atto rispetto al creditore, ma le censure in cassazione non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove

  • art. 2697 c.c.

    la doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio è inammissibile se mira solo a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere invocato in cassazione per ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, salvo specifiche ipotesi di vera violazione del principio di non contestazione o dell'utilizzo di prove non introdotte

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non consente di chiedere una nuova ponderazione delle prove

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    il vizio motivazionale è inammissibile se la censura si fonda su una lettura parziale e non integrale della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 111 Cost.

    la censura di motivazione deve misurarsi con la ratio complessiva della decisione, non con singoli passaggi isolati

  • art. 2727 c.c.

    la critica sulle presunzioni è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira a una nuova valutazione del fatto

  • art. 2729 c.c.

    l'apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito e non è censurabile come violazione di legge se si sollecita soltanto una diversa ricostruzione fattuale

  • art. 183 c.p.c.

    la deduzione sulla tempestività delle contestazioni è inammissibile se non tiene conto dell'intera motivazione e del comportamento processuale delle parti

  • art. 102 c.p.c.

    il litisconsorzio necessario va individuato in base alla partecipazione sostanziale all'atto impugnato; non sussiste per soggetti estranei all'atto revocando

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza comporta la condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la censura sulle spese è assorbita o priva di autonomo contenuto quando dipende solo dall'auspicato accoglimento dei motivi principali

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la caducazione della statuizione sulle spese opera come effetto della riforma della sentenza, non come motivo autonomo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i fatti processuali rilevanti; la censura è inammissibile se non rispetta tale onere

Massime di principio

  • In sede di legittimità, le censure formalmente rubricate come violazione di legge sono inammissibili quando mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. può essere utilmente denunciata solo se il giudice abbia realmente invertito o erroneamente ripartito l'onere della prova; non è sufficiente contestare l'esito dell'apprezzamento probatorio.
  • Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, salvo il caso di utilizzazione di prove non dedotte o di attribuzione di efficacia vincolata in modo giuridicamente erroneo.
  • La censura di vizio motivazionale deve confrontarsi con la motivazione nella sua interezza; un motivo che selezioni solo alcuni passaggi della sentenza, omettendo la ratio complessiva, è inammissibile.
  • Nel giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c., la prova dei presupposti dell'azione deve essere valutata dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura degli indizi e delle risultanze documentali.
  • Il litisconsorzio necessario va affermato solo quando il soggetto sia parte del rapporto giuridico o dell'atto impugnato; non basta un interesse economico riflesso o indiretto rispetto all'esito della revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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