Cassazione Civile, Ordinanza n. 19568/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di una società che aveva utilizzato fatture riferite, secondo l'Ufficio, a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Amministrazione, rilevando che l'Agenzia non aveva provato la consapevolezza della frode in capo alla società. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 21, settimo comma, e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la consapevolezza della frode pur in assenza di prova della buona fede del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile, ma infondato. Ha confermato l'orientamento secondo cui, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche la consapevolezza del destinatario dell'operazione circa la partecipazione a un'evasione fiscale, anche mediante presunzioni e sulla base di elementi oggettivi e specifici; solo dopo tale dimostrazione grava sul contribuente l'onere di provare la propria assenza di consapevolezza e l'adozione della massima diligenza esigibile. Poiché la CTR aveva escluso la consapevolezza della frode sulla base degli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, la decisione di merito è stata ritenuta conforme ai principi di diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma violata nel motivo, in relazione alla fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma violata nel motivo, in tema di accertamento IVA.
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
richiamato in relazione all'uso delle presunzioni semplici.
richiamato in relazione all'uso delle presunzioni semplici.
richiamato in relazione alla prova presuntiva e agli indizi rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza rapportata alla propria qualità professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza del destinatario può essere fornita anche in via indiziaria, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e specifici, non sulla sola fittizietà del fornitore.
- Una volta che l'Ufficio abbia offerto tale prova presuntiva, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede, cioè di avere agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- Ai fini dell'accertamento della consapevolezza della frode non assumono, da soli, rilievo decisivo la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né la mancanza di benefici economici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
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