Sentenza del 31/07/2020 n. 16495 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento emessa a suo carico come coobbligato solidale, deducendo: a) vizio di motivazione della CTR per avere fondato la decisione su circostanze (es. riscossione frazionata dell'imposta) non dedotte né provate dalla controparte; b) decadenza del potere di riscossione per inosservanza dei termini di cui al DPR 602/1973 articolo 17 (oggi art. 25) e, in subordine, applicabilità del termine triennale di cui al DPR 131/1986 art. 76, sostenendo che l'avviso di accertamento era divenuto definitivo e che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il termine decadenziale previsto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR abbia correttamente concluso che, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione in materia di imposta di registro, per la riscossione opera il termine prescrizionale decennale previsto dal DPR 131/1986 art. 78 e non i termini decadenziali triennale (DPR 131/1986 art. 76) o quelli del DPR 602/1973 art. 17/25, i quali, dopo le modifiche normative, si applicano solo ad alcune imposte (principalmente imposte sui redditi e IVA) e, comunque, il termine triennale di art. 76 va interpretato come accelerazione dell'attività amministrativa di ulteriore determinazione dell'imposta quando la sentenza non abbia determinato l'importo dovuto. Nel caso di specie l'accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del ricorrente e non è necessaria alcuna ulteriore determinazione, quindi il credito poteva essere riscosso entro il termine prescrizionale decennale. La motivazione della CTR è stata parzialmente corretta nei termini, ma il dispositivo è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento del contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
articoli 51, 52, 56, 76, 78
Art. 78: la riscossione dell'imposta di registro accertata e divenuta definitiva è soggetta al termine prescrizionale decennale. Art. 76 (triennio) va inteso come termine applicabile solo quando la sentenza impone all'Amministrazione ulteriore attività di determinazione dell'imposta; se la sentenza determina o rigetta integralmente, non opera il termine triennale ma la prescrizione decennale.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
articolo 17 (ora articolo 25)
Il termine decadenziale previsto dall'art. 17/25 si applicava storicamente anche all'imposta di registro fino al 1.7.1999. Successivamente, per effetto del Dlgs 46/1999, tale termine è applicabile solo alle imposte sui redditi e all'IVA; non è dunque pertinente per l'imposta di registro nella fattispecie.
Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Ha circoscritto l'ambito di applicazione dei termini decadenziali di riscossione (DPR 602/1973) alle sole imposte sui redditi e all'IVA, escludendo altre imposte come l'imposta di registro dal regime decadenziale post 1.7.1999.
La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri debitori; quindi il giudicato formatosi fra Agenzia e la sola società acquirente non vincola il coobbligato che non ha partecipato.
articoli 112, 115, 360 e 384
Richiamati dai motivi di ricorso e dalla Corte per valutare la correttezza della motivazione, la regolarità del procedimento e la possibilità di correggere la motivazione della sentenza impugnata senza mutarne il dispositivo (art. 384 u.c.).
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2002, n. 115
articolo 13, comma 1-quater
Previsione applicata ratione temporis per il raddoppio del versamento del contributo unificato per il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013; la Corte ha disposto il relativo addebito al ricorrente.
Massime di principio
- Se l'avviso di accertamento in materia di imposta di registro diviene definitivo per mancata impugnazione, per la riscossione opera il termine prescrizionale decennale (DPR 131/1986 art. 78) e non i termini decadenziali triennale o quelli previsti dal DPR 602/1973, dopo le modifiche normative intervenute.
- Il termine triennale di cui al DPR 131/1986 art. 76 va interpretato come termine acceleratorio dell'attività amministrativa di ulteriore determinazione dell'imposta quando la sentenza non abbia fissato l'importo dovuto; non costituisce un termine generale di decadenza per la riscossione qualora la sentenza abbia determinato o rigettato integralmente l'accertamento.
- Dopo l'entrata in vigore del Dlgs 46/1999 (1.7.1999) i termini decadenziali del DPR 602/1973 si applicano soltanto alle imposte sui redditi e all'IVA; per altre imposte occorre verificare la disciplina specifica e i termini prescrizionali.
- La sentenza che definisce il contenzioso costituisce titolo per la riscossione nel suo ammontare quando non è necessaria ulteriore determinazione; se invece la sentenza rimanda all'Amministrazione la determinazione, l'attività amministrativa residua deve rispettare eventuali termini acceleratori.
- Una sentenza favorevole all'Amministrazione nei confronti di un debitore in solido non impedisce all'Amministrazione di agire contro gli altri debitori, atteso il principio di cui all'art. 1306 c.c.; chi non ha partecipato al giudizio conserva la possibilità di proporre le proprie eccezioni.
- Nelle impugnazioni e nei controlli sulle cartelle è essenziale ricostruire la sequenza temporale: data di notifica dell'avviso di accertamento, termine per impugnare, data di definitività dell'atto, data di emissione e notifica della cartella, per determinare quale termine (decadenza o prescrizione) sia applicabile.
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