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Sentenza

Sentenza del 31/07/2020 n. 16464 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente omise di presentare la dichiarazione annuale di consumo dell'energia elettrica per l'anno 2006 e non effettuo' i versamenti dovuti alle scadenze (violazioni del TUA, artt. 52, 55, 56), con conseguente contestazione di sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento (sanzionate ai sensi del TUA art. 59 e del D.Lgs. 471/1997 art. 13). La societa' dedusse che, per la coesistenza di crediti e debiti a livello nazionale e per un provvedimento dell'Area Centrale dell'Agenzia delle Dogane del 17/07/2009 che autorizzo' una compensazione, i debiti erano di fatto estinti e quindi non potevano sussistere sanzioni; chiese inoltre che fosse richiesto il dolo specifico di evasione per l'applicazione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della societa'. Ha confermato che la compensazione in materia tributaria e' ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa specifica e solo se i crediti opposti sono certi, liquidi ed esigibili nello stesso momento e nei confronti dello stesso ufficio; nel caso di specie i crediti divennero liquidi ed esigibili solo con il provvedimento del 17/07/2009 e dopo la contestazione, quindi non potevano estinguere anteriormente l'obbligo di dichiarazione e i relativi debiti. Ha inoltre confermato che, per le sanzioni amministrative tributarie, e' sufficiente una condotta cosciente e volontaria (presunzione di colpa ai sensi del D.Lgs. 472/1997 art.5) e non occorre provare un dolo specifico di evasione. Il ricorso e' stato rigettato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 504/1995 (TUA) art. 59

    Disciplina le sanzioni amministrative per violazioni in materia di energia elettrica, prevedendo sanzione dal doppio al decuplo dell'imposta evasa e, alla lettera c), la sanzione per omissione o redazione incompleta/inesatta delle dichiarazioni di cui all'art.55.

    La norma punisce l'omissione/incompletezza della dichiarazione (art.55) indipendentemente dalla dimostrazione di un dolo specifico di evasione; il riferimento all'imposta 'evasa o tentata di evadere' concerne la quantificazione della sanzione, non l'elemento psicologico richiesto.

  • D.Lgs. 504/1995 (TUA) art. 55

    Obbligo di presentazione delle dichiarazioni di consumo (dichiarazioni annuali).

    Stabilisce l'obbligo dichiarativo: la mancata presentazione integra la fattispecie sanzionabile prevista dall'art.59.

  • D.Lgs. 471/1997 art. 13

    Sanzioni per omesso versamento di imposte (applicabile all'omesso versamento previsto dal TUA).

    Prevede la sanzione per il mancato versamento delle imposte; la compensazione successiva non elimina la sanzionabilita' dell'omesso versamento se il debito non era stato liquidato o estinto al momento della scadenza.

  • D.Lgs. 472/1997 art. 5

    Presunzione di responsabilita' per le violazioni tributarie: sufficiente una condotta cosciente e volontaria per affermare la responsabilita'.

    Nelle sanzioni amministrative tributarie non e' necessario provare un dolo specifico; e' sufficiente la condotta volontaria e consapevole dell'atto vietato.

  • Codice Civile art. 1242

    Regola l'estinzione delle obbligazioni per compensazione tra debiti e crediti corrispondenti.

    La compensazione ex lege produce estinzione solo se coesistono contemporaneamente debiti e crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello stesso soggetto; non si applica quando il credito opposto sia ancora da accertare o divenire liquido successivamente.

  • Codice Civile art. 1243

    Richiede che il credito addotto in compensazione sia liquido e certo; la contestazione sull'esistenza/ammontare esclude la liquidita' e quindi la compensazione legale.

  • L. 27 luglio 2000 n. 212 art. 8 (Statuto del Contribuente)

    L'estensione dei principi civili di compensazione alla materia tributaria e' stata prevista in via generale ma con effetti e limiti temporali e regolamentari: l'applicazione piena richiede norme di attuazione e, per il periodo anteriore al 2002, la compensazione e' ammessa solo se espressamente prevista.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13

    Norma procedurale citata in sentenza in relazione al contributo unificato processuale; non incide sulla materia sostanziale delle sanzioni e della compensazione.

Massime di principio

  • In materia tributaria la compensazione tra debiti e crediti opera solo se prevista dalla normativa specifica per quel tributo e se i crediti opposti sono certi, liquidi ed esigibili nello stesso momento e nei confronti dello stesso ufficio: non e' possibile far valere una compensazione 'retroattiva' quando il credito e' stato accertato o reso liquido successivamente.
  • La semplice esistenza di un conto nazionale unico o di una gestione centralizzata dei flussi non sostituisce i requisiti giuridici della compensazione: cioe' la centralizzazione contabile non estingue automaticamente obblighi locali non adempiuti alla scadenza.
  • L'omessa presentazione di dichiarazioni obbligatorie costituisce autonoma fattispecie sanzionabile (anche con sanzione minima per intralcio al controllo) e non viene automaticamente 'annullata' dal recupero successivo delle somme mediante compensazione.
  • Per le sanzioni amministrative tributarie non e' necessario provare il dolo specifico di evasione: e' sufficiente dimostrare una condotta volontaria e consapevole (presunzione di colpa ai sensi del D.Lgs. 472/1997 art.5).
  • In situazioni analoghe occorre prevenire il rischio sanzionatorio assicurando la tempestiva presentazione delle dichiarazioni e l'adempimento dei versamenti, documentando tempestive richieste di compensazione e accertando la liquidita' ed esigibilita' dei crediti prima di ritenerli idonei a estinguere obbligazioni tributarie.

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