Sentenza del 31/07/2020 n. 16466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento per l'Imposta di Registro (anno 2011) deducendo: nullità/inesistenza della notifica della cartella (effettuata a mezzo posta); nullità/inefficacia della cartella per violazione del TU n.131/1986, art.6, tariffa all.1 (sosteneva che le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta e, in subordine, che avrebbe dovuto applicarsi l'aliquota dello 0,50% su determinate fattispecie). In appello ha anche sollevato l'inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di liquidazione (relata) e contestato irregolarità della stessa (numero civico errato, consegna a terza persona). In Cassazione ha lamentato carenza o illogicità di motivazione e la possibilità di introdurre in appello nuove eccezioni rilevate solo in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo (la CTR ha motivato correttamente la decisione richiamando il principio della definitività della pretesa tributaria: se l'atto presupposto è stato validamente notificato ed è stato impugnabile e non impugnato, il contenuto della cartella non può essere riesaminato sul merito). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità (la relata non è stata trascritta/allegata e non è specificato chi fosse la "terza persona") e perché la censura non era stata dedotta in primo grado. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo: l'impugnazione dell'atto presupposto è autonoma e doveva essere proposta tempestivamente (solo se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto soltanto tramite la cartella può far valere quei motivi con l'impugnazione della cartella stessa). Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese per mancata costituzione della controparte; richiamata la norma sul contributo unificato (DPR 115/2002, art.13).
Norme richiamate
TU n.131 del 1986, articolo 6, tariffa all.1
le garanzie personali prestate in solido da piu' soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta
La norma disciplina la tariffazione per garanzie personali; il ricorrente invocava l'applicazione di un'unica imposta o dell'aliquota dello 0,50%, ma il giudice ha ritenuto che la questione attiene all'avviso di liquidazione presupposto che era divenuto definitivo e quindi non riesaminabile nella impugnazione della cartella non tempestiva.
Decreto Legislativo n.546 del 1992, articolo 57
Richiamato in relazione ai limiti delle eccezioni in grado d'appello: il principio operativo è che l'impugnazione di un atto impositivo diverso (avviso di liquidazione) è autonoma e non può essere introdotta in appello come mero ampliamento del tema se non entro i limiti previsti (es.: conoscenza soltanto dalla cartella).
Codice di procedura civile, articolo 137
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse adeguata e coerente con i principi giurisprudenziali sulla definitività degli atti impositivi.
Codice di procedura civile, articolo 156
Invocato dal ricorrente in tema di motivazione; il giudice di legittimità non ha riscontrato vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'articolo richiamato.
Legge n.212 del 2000, articolo 6
Richiamata dal ricorrente per questioni di garanzie procedurali/tutela del contribuente; la Corte ha considerato la questione viziata da carenza di specificità e tardività.
Codice di procedura civile, articolo 360, nn. 3 e 5
Gli artt. 360 nn. 3 e 5 (vizio di motivazione/violazione di norme) sono stati invocati in cassazione ma la Corte li ha ritenuti infondati perché la CTR aveva seguito principi consolidati e motivato l'esclusione del riesame del merito della pretesa tributaria.
Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
Norma richiamata per la determinazione del contributo unificato dovuto: la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per un ulteriore importo dovuto dal ricorrente, se dovuto.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. 6721/2012; Cass. 9873/2011)
Principi richiamati confermano che il contribuente può far valere i motivi di merito della pretesa tributaria nella impugnazione della cartella solo se l'atto presupposto non è stato validamente notificato; in caso contrario la pretesa diventa definitiva.
Massime di principio
- Se l'avviso di liquidazione (atto presupposto) è stato validamente notificato e non è stato tempestivamente impugnato, il contenuto della cartella di pagamento relativo a quella pretesa diventa definitivo e non può essere riesaminato nel merito in sede di impugnazione della cartella.
- La notifica della cartella da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è modalità ammessa; contestazioni sulla notifica dell'avviso di liquidazione devono essere specifiche e provate (relata, destinatario, modalità) e vanno sollevate tempestivamente.
- Non è consentito introdurre in appello, come mero ampliamento del tema, un'autonoma impugnazione di un atto impositivo diverso (es. avviso di liquidazione) se il contribuente poteva e doveva proporla prima; eccezioni nuove in appello sono ammissibili solo nei limiti previsti dalla legge (es.: conoscenza dell'atto solo tramite notificazione della cartella).
- Le censure di carenza di motivazione o illogicità della sentenza richiedono argomentazione specifica e non possono limitarsi ad affermazioni apodittiche; la Corte verifica la congruenza dell'iter logico-giuridico indicato dal giudice di merito.
- Per contestare la validità della notifica occorre allegare e, se possibile, produrre la relata o altro elemento probatorio che consenta di verificare la regolarità della consegna e l'identità del soggetto che ha ricevuto l'atto.
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