Sentenza del 31/07/2020 n. 16465 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione degli avvisi di rettifica della rendita catastale per l'accatastamento di due torri eoliche (2 MW ciascuna). La societa' contestava: carenza di motivazione e difetto di prova; errore nel calcolo della rendita; errato classamento (sosteneva che le pale eoliche dovessero essere in Categoria E per funzione di pubblica utilita' ai sensi della L. n.10/1991); e opponeva una perizia stragiudiziale giurata a supporto della rendita dichiarata nel DOCFA.
La decisione
Il ricorso della societa' in Cassazione e' stato respinto. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione della CTR che, pur rigettando parte delle doglianze, ha adottato il metodo della stima diretta/costo rettificato (correttivi per obsolescenza tecnologica) per gli immobili di categoria D speciale, determinando il valore catastale in 400.000 Euro/MW (800.000 Euro per torre da 2 MW). La Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione e' adempiuto quando l'atto indica i criteri e gli elementi essenziali che consentono al contribuente di difendersi, e che il metodo comparativo non e' il riferimento appropriato per unita' immobiliari speciali prive di mercato. Il ricorrente e' stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
numeri 3, 4 e 5 riferiti ai motivi di cassazione
La norma disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i vari profili dedotti (omessa pronuncia su giudicato, vizio di motivazione, metodo valutativo, nullita' per motivazione apparente, omissione di esame di fatti decisivi) e ha ritenuto infondati i motivi proposti dal ricorrente.
art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 2909 c.c.
citato nel motivo relativo al passaggio in giudicato
Richiamato in relazione all'eccezione di giudicato; la Corte ha ritenuto che non vi fosse contraddizione sostanziale e che la CTR avesse correttamente individuato l'oggetto dell'impugnazione, escludendo il vizio dedotto.
L. n. 212 del 2000, articolo 7 (Statuto dei diritti del contribuente)
La Corte ha interpretato l'art.7 nel senso che l'obbligo di motivazione degli atti tributari richiede l'indicazione degli elementi essenziali e dei criteri seguiti dall'Ufficio in modo che il contribuente possa esercitare efficacemente il diritto di difesa; non e' necessaria la piena esposizione tecnica nella fase di notifica se gli elementi sono comprensibili e contestabili in giudizio.
R.D. n. 652 del 1939, articolo 10
"La rendita catastale delle unita' immobiliari ... e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e' classi, per la singolarita' delle loro caratteristiche."
Applicazione del principio secondo cui le unita' immobiliari speciali (categoria D) devono essere valutate con stima diretta; ne consegue che il metodo comparativo e' inidoneo per tali beni e si deve ricorrere al costo di costruzione/ricostruzione con correttivi e deprezzamenti.
Circolari Ministero Economia e Finanze (es. MF n.14/07 e n.6/12)
Le circolari specificano i criteri operativi per la stima diretta: distinzione tra procedura diretta (reddito lordo detratte spese) e indiretta (valore del capitale fondiario o costo di ricostruzione con coefficiente di riduzione), e l'uso di studi tecnico-estimativi e indici per ricondurre i costi all'epoca censuaria.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4 e art.132 c.p.c. comma 2 n.4
Richiamati rispetto alla censura di nullita' della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha valutato e rigettato la doglianza ritenendo la motivazione sufficiente e non nulla.
D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater
Norma richiamata in ordine agli effetti sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per immobili «speciali» e appartenenti alla categoria D (es. centrali/impianti eolici) la metodologia corretta e' la stima diretta (valore/costo di costruzione o di ricostruzione con opportuni deprezzamenti) e non il metodo comparativo, quando non esiste un mercato confrontabile.
- L'obbligo di motivazione degli atti di classamento richiede l'indicazione dei criteri e degli elementi essenziali che sottendono la valutazione; non e' necessario che l'atto contenga tutta la documentazione tecnica se il contribuente e' comunque messo in grado di comprendere le ragioni dell'accertamento e di contestarle in giudizio.
- La valutazione amministrativa puo' avvalersi di studi tecnico-estimativi e di correttivi (indici ISTAT, deprezzamenti per obsolescenza tecnologica, ricondizione dei costi all'epoca censuaria) purché il ragionamento sia logicamente riconoscibile e contestabile.
- La mera indicazione di un valore diverso da quello dichiarato non e' di per sé insufficiente, se l'Ufficio indica i criteri di stima adottati; l'onere di produrre e allegare prove tecniche integrative in giudizio riguarda la fondatezza delle valutazioni e puo' essere assolto in sede processuale.
- La presentazione di perizie tecniche da parte del contribuente non impedisce che il giudice preferisca la valutazione dell'Ufficio quando quest'ultima sia motivata e fondata su criteri tecnici e normativi adeguati.
- In caso di difformita' formali (es. riferimento a numero di sentenza errato nell'impugnazione) la giurisdizione tende a verificare la sostanza e l'oggetto del gravame prima di dichiarare nullita' o incompetenza: un mero errore materiale non annulla automaticamente il gravame se l'oggetto e le parti sono individuabili.
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