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Sentenza

Sentenza n. 12580/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 12 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 12 luglio 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202413013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sulla presenza di precedenti penali per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, oggetto di riabilitazione, nonché su un procedimento per minaccia, successivamente definito per prescrizione, e sull'insufficienza della situazione reddituale risultante dalle banche dati fiscali. Il ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 91/1992 e delle relative disposizioni attuative, sostenendo l'irrilevanza dei precedenti per la loro risalenza e per l'intervenuta riabilitazione, nonché l'insussistenza del difetto reddituale per le annualità considerate. Ha inoltre prodotto in giudizio la sentenza successiva al diniego che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di minaccia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione discrezionale dell'Amministrazione, fondata sul complesso dei precedenti penali, considerati quali indicatori di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. La riabilitazione e la prescrizione non impediscono la valutazione amministrativa dei fatti storici, distinta e autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Il mero decorso del tempo, anche superiore al decennio, non esclude da solo la rilevanza dei comportamenti; il reato di ricettazione, anche in connessione con il commercio di prodotti contraffatti, è stato ritenuto idoneo a sostenere una prognosi negativa. La sentenza dichiarativa della prescrizione, essendo successiva al diniego, non poteva comunque essere valutata dall'Amministrazione al momento dell'adozione dell'atto, in applicazione del principio tempus regit actum. Ha inoltre ritenuto rilevante la mancata indicazione dei precedenti nella domanda, quale elemento incidente sul rapporto di fiducia con le istituzioni, anche a prescindere dalla configurabilità di un falso. Quanto al requisito reddituale, il giudice ha valorizzato le risultanze di Punto Fisco, dalle quali emergevano assenza di redditi nel 2021 e redditi dichiarati pari a 5.049,27 euro nel 2022. In caso di contrasto, tali risultanze possono prevalere sulle dichiarazioni dei redditi, che costituiscono un mero principio di prova; incombeva sul ricorrente dimostrare l'erroneità dei dati fiscali, senza che tale onere fosse assolto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione dopo almeno dieci anni di residenza legale è subordinata a una valutazione complessiva dell'inserimento del richiedente, della sua affidabilità e della sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.

  • art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992

    La pena edittale prevista per il reato di ricettazione è stata valorizzata come elemento astrattamente ostativo, in quanto superiore al limite previsto dalla disposizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha consentito al richiedente di presentare osservazioni, che l'Amministrazione ha valutato nel procedimento.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    La mancata o non veritiera indicazione dei precedenti nella domanda può rilevare ai fini del diniego anche indipendentemente dall'accertamento del reato di falso.

  • art. 64 c.p.a.

    L'interessato che contesti le risultanze fiscali poste a fondamento del diniego deve fornire la prova della sussistenza del reddito sufficiente e regolarmente dichiarato; il metodo acquisitivo non supplisce all'assenza di prova agevolmente nella disponibilità del privato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel formulare una valutazione complessiva e prognostica sull'affidabilità, sull'integrazione e sulla futura adesione del richiedente ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • I precedenti penali possono essere valutati amministrativamente quali fatti storici e indicatori della personalità del richiedente anche quando siano intervenute riabilitazione, prescrizione o altre vicende estintive, poiché la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non esclude automaticamente la rilevanza di condotte penalmente illecite nel giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza; i fatti devono essere apprezzati globalmente, considerando natura, gravità, periodicità e reciproca connessione degli episodi.
  • Ai fini del requisito reddituale per la naturalizzazione, le risultanze delle banche dati fiscali nella disponibilità dell'Amministrazione possono prevalere sulle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'interessato, ove queste ultime costituiscano soltanto un principio di prova; spetta al richiedente dimostrare l'eventuale erroneità dei dati.
  • La legittimità del diniego deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum; una pronuncia penale successiva non può essere imputata all'Amministrazione che non avrebbe potuto conoscerla o valutarla al momento del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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